Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 62

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, concernente organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

(B.U. 30 dicembre 1980, n. 14).

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 100.000.000 il cui onere graverą sul capitolo 43600 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti - allegato 7) L. 100.000.000

Variazione in aumento

Cap. 43600 - Spese per il finanziamento degli organi collegiali (DPR 31 maggio 1974, n. 416, leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45) L. 100.000.000

Art. 3.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.