Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.

(B.U. del 28 giugno 2016, n. 27)

Art. 1

(Obiettivi)

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema economico della Valle d'Aosta, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione:

a) promuove il rafforzamento, la qualificazione, l'innovazione e la specializzazione delle imprese;

b) valorizza i progetti di ricerca e sviluppo, gli investimenti e il trasferimento tecnologico, nonché i progetti di qualificazione e di riqualificazione professionale delle risorse umane;

c) favorisce l'afflusso di investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale.

Art. 2

(Accordi per l'insediamento e lo sviluppo)

1. La Regione valorizza le strategie e i progetti di medie e grandi imprese industriali che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

2. A tal fine, la Regione promuove la stipulazione di Accordi per l'insediamento e lo sviluppo, di seguito denominati Accordi, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzino per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

c) i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione;

d) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane;

e) la sostenibilità ambientale e sociale;

f) gli effetti positivi sull'occupazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni alle imprese, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

4. Al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la definizione e la stipulazione degli Accordi.

5. Il bando contiene, in particolare, i criteri per l'individuazione degli investimenti di interesse regionale, l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione e di valutazione delle domande, la tipologia degli investimenti finanziabili, l'intensità degli aiuti e le modalità di erogazione.

6. In presenza di programmi di chiusura aziendale, di significativa riduzione dei volumi produttivi o dei livelli occupazionali e di delocalizzazione delle attività, la Regione favorisce il ricorso agli Accordi per incentivare il mantenimento degli investimenti nel territorio regionale.

Art. 3

(Contenuto degli Accordi)

1. Gli Accordi definiscono in particolare:

a) l'entità e le caratteristiche degli investimenti dei contraenti, nonché dei contributi e degli interventi della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti;

b) i tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, favorendo il ricorso alle conferenze di servizi o ad ogni altra modalità o istituto di semplificazione del procedimento amministrativo;

c) le ricadute occupazionali e sociali degli investimenti;

d) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni;

e) la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi.

2. Gli Accordi sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, e sono sottoscritti dalle imprese partecipanti, dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti.

Art. 4

(Reti di impresa)

1. Al fine di valorizzare il contributo delle imprese industriali, artigiane e cooperative alla qualificazione dell'apparato produttivo e all'incremento dell'occupazione, la Regione promuove la formazione di reti d'impresa rivolte, in particolare, all'implementazione delle funzioni di ricerca e sviluppo, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione, alla qualificazione e al consolidamento dei rapporti di subfornitura e di filiera e allo sviluppo di più elevati standard qualitativi, nei limiti della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore.

Art. 5

(Valorizzazione del territorio, promozione degli investimenti e internazionalizzazione)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del territorio, la Regione, anche avvalendosi delle società in house regionali e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, stipula accordi di collaborazione con altre Regioni e con istituzioni internazionali, coordina la propria politica di promozione sui mercati esteri e di attrazione degli investimenti con le strategie statali ed europee e collabora con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale per i medesimi fini.

2. La Regione svolge, in particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), le seguenti attività:

a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri e il successivo supporto tecnico, conformemente alle proprie strategie di sviluppo;

b) la promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nel territorio;

c) l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati;

d) la valorizzazione delle realtà produttive regionali;

e) il supporto ai processi di apertura internazionale del proprio sistema produttivo;

f) la valorizzazione delle aree pubbliche disponibili, ai fini dell'insediamento delle imprese.

Art. 6

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Le imprese beneficiarie di contributi in conto capitale a valere sulle finanze regionali in relazione a un sito incentivato che, entro tre anni dalla concessione dei medesimi, delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio regionale a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale percepiti. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i termini di restituzione.

2. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva di cui al comma 1 non è possibile modificare la destinazione d'uso per un periodo non superiore a venti anni. Il mutamento della destinazione d'uso prima di tale periodo è ammesso esclusivamente in presenza di nuovi investimenti, di aumento dei livelli occupazionali o per ragioni di pubblico interesse.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 35.000 nel 2016 e in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2017.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.11.01.11 (Promozione attività economiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.01.11, per annui euro 10.000 per gli anni 2016, 2017 e 2018;

b) nell'UPB 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 25.000 per l'anno 2016.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.