Legge regionale 13 giugno 2016, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 13 giugno 2016, n. 7

Sospensione delle rate di mutui concessi a valere sul fondo di rotazione regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).

(B.U. del 21 giugno 2016, n. 26)

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui)

1. Al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere misure di aiuto alla liquidità mediante la sospensione automatica, per un periodo di dodici mesi, del pagamento delle rate dei mutui concessi a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), in favore degli agricoltori che hanno richiesto o che richiederanno agli istituti bancari, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), un'anticipazione dei contributi relativi alla campagna 2015 a valere sul Programma di sviluppo rurale non ancora erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., entro la data del 31 maggio 2016 in scadenza dal 1° luglio 2016 e fino al 30 giugno 2017, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi.

3. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

5. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 maggio 2016 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; in tali casi, i richiedenti sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei citati regolamenti.

7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati ai sensi del presente articolo è disposta, a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari determinati nel rispetto della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi ricalcolati e la periodicità originariamente prevista dal contratto.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.