Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 - Testo vigente

Legge regionale 24 agosto 1979, n. 60

Rilascio dei diplomi e delle pagelle scolastiche bilingui agli alunni delle scuole e istituti della Regione.

(B.U. 5 ottobre 1979, n. 9).

Art. 1.

I titoli di studio rilasciati dalle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta, comprese le scuole elementari parificate e sussidiate e le scuole secondarie e di istruzione artistica pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, sono validi a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

Nella Regione Valle d'Aosta sono redatti in lingua italiana e in lingua francese:

a) le schede personali e gli attestati di cui agli artt. 4 e 9 della legge 4 agosto 1977, n. 517, e ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della predetta legge, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 14 della legge medesima;

b) le pagelle scolastiche degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, i diplomi di licenza, di maturità, di abilitazione e di qualifica professionale, secondo i corrispondenti modelli approvati dal Ministro per la pubblica istruzione ai sensi delle norme vigenti.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto il testo in lingua francese delle schede personali, degli attestati, delle pagelle e dei diplomi, corrispondente al testo italiano approvato dal Ministro della pubblica istruzione, nonché le norme per il servizio di distribuzione. I predetti modelli devono recare l'intestazione: "Repubblica Italiana - Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Région Autonome de la Vallée d'Aoste".

Alla stampa e alla fornitura delle schede personali, degli attestati, delle pagelle e dei diplomi bilingui, di cui ai precedenti commi, provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Il rilascio della scheda personale, degli attestati e dei diplomi bilingui agli alunni delle scuole elementari e medie della Regione, di cui al precedente articolo, è gratuito.

Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate e sussidiate della Regione e gli alunni delle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute della Regione.

Il prezzo di vendita delle pagelle scolastiche e dei diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica è fissato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione in misura non superiore a quello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione per le corrispondenti scuole statali.

Art. 3.

I proventi derivanti dalla vendita delle pagelle e dei diplomi scolastici saranno introitati, negli importi annualmente accertati sulla base di quanto previsto dal 3° comma del precedente articolo 2, al capitolo 235 "Proventi e recuperi diversi" della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 4.

L'onere di Lire settemilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 6785 che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6780 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Per gli anni futuri, le spese saranno iscritte con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6780 - Spese per l'acquisto di materiale didattico di consumo per le esercitazioni pratiche e spese di ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado L. 7.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6785 - di nuova istituzione:

Spese per la stampa delle pagelle e dei diplomi scolastici (legge regionale 24 agosto 1979, n. 60) L. 7.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.