Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22

Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. (*)

(B.U. del 5 gennaio 2016, n. 1)

Art. 1

(Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), la presente legge approva l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020.

2. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti rappresenta, in conformità alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti, il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione e della programmazione degli interventi a livello regionale e di sotto ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti (subATO) e costituisce documento di base e di riferimento per gli altri strumenti di programmazione territoriale per il quinquennio 2016/2020.

3. L'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti si compone di quattro volumi:

a) Volume 1 (allegato A): la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

b) Volume 2 (allegato B): la gestione dei rifiuti speciali;

c) Volume 3 (allegato C): bonifica dei siti contaminati e amianto;

d) Volume 4 (allegato D): programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

Art. 2

(Modalità per l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, della l.r. 31/2007, il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.

2. Qualora l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti riguardi aspetti meramente tecnici, quali l'aggiornamento delle informazioni, l'adozione periodica del programma di riduzione dei rifiuti, nonché l'aggiornamento o l'accorpamento dei subATO, allo stesso provvede la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente e del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 3

(Rideterminazione dell'entità del tributo speciale) (1)

1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati e fatto salvo quanto previsto dall'allegato A della medesima legge regionale per le altre tipologie di rifiuto, applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.

2. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applica l'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, siano superati gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 205, comma 3bis, del d.lgs. 152/2006.

Art. 4

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 31/2007 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2017.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 3, lettera a))

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VOLUME 1

La gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 3, lettera b))

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VOLUME 2

La gestione dei rifiuti speciali

ALLEGATO C

(articolo 1, comma 3, lettera c))

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VOLUME 3

Bonifica dei siti contaminati e amianto

ALLEGATO D

(articolo 1, comma 3, lettera d))

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VOLUME 4

Programma regionale di prevenzione dei rifiuti

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 2 agosto 2016, n. 5 nel modo seguente:

"(Rideterminazione dell'entità del tributo speciale)

1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.

2. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applica l'addizionale prevista dall'articolo 205, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, siano superati gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applicano le riduzioni previste dall'articolo 205, comma 3bis, del d.lgs. 152/2006.".

Il comma 1 dell'articolo 3 è stato successivamente modificato nel modo seguente dall'art. 40, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24:

"1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati e fatto salvo quanto previsto dall'allegato A della medesima legge regionale per le altre tipologie di rifiuto, applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

"(Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. Il tributo speciale di cui all'articolo 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), relativo al deposito in discarica dei rifiuti urbani e assimilati, applicato a carico dei subATO che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con riferimento ai rifiuti urbani prodotti nell'anno 2016, nel modo seguente:

a) fino al 55 per cento di raccolta differenziata, in euro 25,82 per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati;

b) oltre il 55 per cento e fino al raggiungimento dell'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata, in euro 20 per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati;

c) dal 65 per cento di raccolta differenziata, in euro 10,33 per ogni tonnellata di rifiuti urbani indifferenziati.".