Legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 29 11 1978

Bollettino ufficiale 14 12 1978 n. 12

Provvidenze per il commercio. Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

Art. 1

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali, individuali e societarie, aventi sede fiscale ed esercizi in Valle d'Aosta, contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dalla Regione, da erogare da Istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non sarà inferiore al 65 percento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

I contributi a carico della Regione saranno commisurati alla differenza tra l'ammontare del tasso posto a carico dei beneficiari in conformità di quanto previsto dal comma precedente ed il tasso che sarà concordato con le Banche convenzionate.

L'ammontare dei contributi regionali non potrà, in ogni caso, superare la misura corrispondente al tasso annuo dell'8 percento.

Art. 2

I contributi previsti dall'articolo 1 sono concessi per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del 20 percento dell'ammontare complessivo ammesso al contributo.

Art. 3

Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi e i gruppi di acquisto, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali.

Art. 4

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a dieci anni e per un ammontare massimo pari al 70 percento dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente legge l'ammontare di L. 20.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di L. 100.000.000 e, per le imprese di cui al paragrafo 4), l'ammontare di L. 150.000.000. I programmi d'investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 5

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 6

Il Consiglio regionale autorizza la Giunta a concedere garanzia fideiussoria agli Istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.

La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80 percento del finanziamento.

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.

Art. 8

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 9

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 155 del 24 giugno 1967.

Art. 10

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo capitolo 4893 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato F della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale primo aprile 1975, n. 7) L. 30.000.000

Cap. 4893 - di nuova istituzione " Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale 29 novembre 1978, n. 59) " L. 170.000.000

Totale L. 200.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 29 novembre 1978, n. 59

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore degli operatori commerciali ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.