Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 57 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 57

Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 13).

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 maggio 1964, n. 4, concernente "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi" sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3.

Gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, previsti dal precedente articolo 2, sono effettuati, con spese a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

Art. 4.

Ulteriori indagini radiologiche sono ammesse solo in casi eccezionali, su specifica e documentata richiesta degli enti ed istituti di patronato, e i relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 5.

E' autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi ed asbestosi, residenti in Valle d'Aosta, devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di previsione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale č autorizzata ad approvare la concessione a favore degli enti ed istituti di patronato, operanti in Valle d'Aosta, per ogni pratica inoltrata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della somma di lire settemila quale contributo nelle spese sostenute dai lavoratori per le visite mediche effettuate presso i propri medici convenzionati.

Art. 7.

Detti contributi saranno liquidati, al termine di ogni bimestre, su presentazione da parte degli enti ed istituti di patronato di apposita distinta nella quale sono elencati il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza dei lavoratori interessati.

Art. 8.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.