Legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 - Testo vigente

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 7

Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

(B.U. del 14 aprile 2015, n. 15)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della presente legge.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Finalità)

1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento europeo.

2. La disciplina dell'azione amministrativa, anche mediante la periodica revisione dei processi organizzativi e di servizio, si ispira, in particolare, ai seguenti principi:

a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedimentali, i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici, eventualmente anche accorpando i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

b) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

3. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche in via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento deve comunque essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

3. Il comma 5bis dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è abrogato.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 4)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è sostituito dal seguente: "Le domande possono essere presentate a mano, per posta, per fax o in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso, il procedimento può essere concluso con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo.".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, le parole: ", ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione" sono sostituite dalle seguenti: "o in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 5)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nei procedimenti amministrativi in cui è prevista un'istruttoria di natura economico-finanziaria di competenza della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, su richiesta motivata dell'interessato, qualora ricorrano cause ostative alla prosecuzione del procedimento, con particolare riferimento alla temporanea impossibilità di acquisire la documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 19/2007, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Responsabilità per mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo)

1. La mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento. In tal caso, nei provvedimenti rilasciati in ritardo sono espressamente indicati il termine previsto e quello effettivamente impiegato.

3. Per l'Amministrazione, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal dirigente preposto alla struttura organizzativa di primo livello, laddove previsto. In ogni altro caso, il potere sostitutivo è esercitato, previa diffida, dal Segretario generale.

4. Per ciascun procedimento, nel sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi del comma 2.".

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 6bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i dirigenti degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando al soggetto titolare del potere sostitutivo, come individuato ai sensi dell'articolo 5bis, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"1bis. Le funzioni di responsabile del procedimento possono essere delegate ai dipendenti appartenenti alla categoria D, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 9)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:

"dbis) qualora sia invitato a conferenze di servizi, può delegare il responsabile dell'istruttoria o altro dipendente della struttura di appartenenza alla partecipazione, indicando preventivamente, nell'atto di delega, la volontà definitiva da manifestare;".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007, le parole: "dirigente competente" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile del procedimento".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "comunicazione personale scritta" sono aggiunte le seguenti: ", che può essere trasmessa anche in via telematica".

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

"fbis) la possibilità di partecipare al procedimento in via telematica ai sensi dell'articolo 14bis, comma 1.".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"Art. 14bis

(Partecipazione telematica al procedimento amministrativo)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del d.lgs. 82/2005.

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione è tenuta ad indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità di cui al comma 1.

3. Qualora l'interessato opti per la partecipazione al procedimento amministrativo in via telematica, l'Amministrazione invia tutte le comunicazioni relative a tale procedimento con i medesimi mezzi telematici prescelti.".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono essere addotti, tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione.".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "presente articolo" sono inserite le seguenti: "devono essere motivati e".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "interesse comune" sono inserite le seguenti: "o la reciproca messa a disposizione di dati ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"2bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.".

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".

Art. 17

(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "l'acquisizione d'ufficio di" sono inserite le seguenti: "dati e".

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, le parole: "legge comunitaria regionale 2011" sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011)".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1, può essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica. In caso di presentazione con lettera raccomandata, la SCIA si considera presentata al momento della ricezione da parte del soggetto interessato della ricevuta che attesta l'avvenuta consegna della raccomandata all'amministrazione competente.".

Art. 19

(Modificazione all'articolo 24)

1. Al comma 5bis dell'articolo 24 della l.r. 19/2007, le parole: "tramite sistemi di videoconferenza" sono sostituite dalle seguenti: "in via telematica".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, la parola: "dirigente" è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2007, le parole: "allega alla convocazione" sono sostituite dalle seguenti: "rende disponibile, all'atto della convocazione,".

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 29bis)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 19/2007, è inserito, all'inizio della sezione III del capo IV, il seguente:

"Art. 29bis

(Certificazioni)

1. Le certificazioni rilasciate dall'Amministrazione in ordine a stati, fatti o qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

3. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, fatti o qualità personali, concernenti lo stesso soggetto e nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.".

Art. 22

(Modificazione all'articolo 30)

1. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "e di qualificazione tecnica" sono inserite le seguenti: ", appartenenza a ordini o collegi professionali".

Art. 23

(Modificazione all'articolo 33)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 19/2007, le parole: "con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 37, comma 2, ovvero richiedendo alla medesima, anche con modalità telematiche ".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 37)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"1. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.".

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte dell'Amministrazione, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, fatti o qualità personali ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate. Per l'accesso diretto ai propri archivi, l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui sono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"3bis. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio esclusivamente in via telematica.".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 38)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

"cbis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall'articolo 29bis, comma 2.".

Art. 26

(Inserimento dell'articolo 40bis)

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:

"Art. 40bis

(Accesso civico)

1. Per il diritto di accesso civico si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell'interessato, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

2. L'Amministrazione può attribuire ad altra figura dirigenziale la competenza di cui al comma 1, mantenendo in capo al responsabile della trasparenza la sola titolarità del potere sostitutivo.".

Art. 27

(Disposizione finale)

1. Gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione adottano i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2007, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 19/2007, come modificata dalla presente legge. Restano comunque valide le norme vigenti, se non in contrasto con la presente legge.