Legge regionale 30 marzo 2015, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una societą per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

(B.U. del 7 aprile 2015, n. 14)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una societą per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), č aggiunta la seguente:

"ebis) il supporto nelle attivitą di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne o eseguiti in amministrazione diretta.".

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 985.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per ciascun anno del triennio 2015/2017 nell'unitą previsionale di base 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unitą previsionale di base 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per ciascun anno del triennio 2015/2017.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.