Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche).

(B.U. del 27 gennaio 2015, n. 4)

Art. 1

(Finalità)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell'articolo 26bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per prevenire la presenza e la contaminazione involontaria di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, nelle colture convenzionali e biologiche presenti sul territorio regionale.

Art. 2

(Divieto di coltivazione)

1. In considerazione del particolare assetto morfologico, idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello europeo, e della forte frammentazione e parcellizzazione della proprietà fondiaria che impediscono di prevenire, attraverso misure di coesistenza, la presenza involontaria di OGM nelle coltivazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione di OGM è vietata sull'intero territorio regionale.

Art. 3

(Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della presente legge provvede il Corpo forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali e servizi fitosanitari, avvalendosi di laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

Art. 4

(Obbligo di rimozione)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 5, in caso di accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle d'Aosta ordina al conduttore del fondo la rimozione e la distruzione delle piante coltivate e delle eventuali sementi che da esse si siano prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore del fondo.

Art. 5

(Sanzioni)

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B 1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.

4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

(Abrogazione)

1. La legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), è abrogata.