Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16

Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52)

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività produttive locali, compatibilmente con i limiti imposti alla spesa pubblica regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), la presente legge reca modificazioni alle seguenti leggi regionali:

a) 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo);

b) 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);

c) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

d) 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile);

e) 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2);

f) 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative).

Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 84/1993)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 84/1993, è aggiunta la seguente:

"cbis) le reti di impresa, composte da almeno tre imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1.".

2. All'articolo 8 della l.r. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli investimenti di cui all'articolo 2 possono essere concessi contributi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 500.000 euro;

b) per le medie imprese, 250.000 euro;

c) per le piccole imprese, 125.000 euro.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i contributi concedibili ad ogni impresa di cui al comma 5 non possono superare per ogni anno e per ogni progetto i seguenti massimali di importo:

a) per le grandi imprese, 600.000 euro;

b) per le medie imprese, 400.000 euro;

c) per le piccole imprese, 250.000 euro."."

3. All'articolo 11 della l.r. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi di cui all'articolo 8 sono concessi tramite procedimento a bando.";

b) al comma 4 le parole: "Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Il bando di gara definisce";

c) al comma 5 le parole: "Nel caso di attivazione di procedure a bando," sono soppresse;

d) al comma 6 le parole: ", ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce" sono soppresse.

4. All'articolo 12 della l.r. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria, è istituito un Comitato tecnico-scientifico a supporto delle strategie di sviluppo delle attività produttive.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.";

c) alla rubrica e ai commi 3, 4, 6 e 7, le parole: "Comitato tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato tecnico-scientifico".

5. All'articolo 14 della l.r. 84/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13;

b) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;

d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro tre anni dalla conclusione del progetto;

e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

f) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese dalla conclusione del progetto;

g) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso. La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.".

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 84/1993:

a) i commi 2, 3, 7, 10 e 11 dell'articolo 8;

b) i commi 2, 3 e 7 dell'articolo 11;

c) il comma 5 dell'articolo 12.

Art. 3

(Riduzione, per l'anno 2014, dei contributi di cui all'articolo 8 della l.r. 84/1993)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, per le domande di contributo di cui all'articolo 8 della l.r. 84/1993, presentate nell'anno 2014 e per le quali non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione, il contributo complessivamente concedibile è ridotto del 10 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 30 per cento per le grandi imprese.

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 31/2001)

1. L'articolo 2 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Applicazione della normativa europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 31/2001, le parole: "in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, le parole: "e l'erogazione dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: ", l'erogazione e la revoca dei contributi".

Art. 5

(Modificazioni alla l.r. 6/2003)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

"2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia che, previa verifica formale della medesima, la trasmette alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per l'espletamento dell'istruttoria di cui al comma 1. A tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.".

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2003, dopo le parole: "garanzie offerte" sono inserite le seguenti: "e delle disponibilità del fondo di rotazione".

6. All'articolo 12 della l.r. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per un periodo di cinque anni" sono inserite le seguenti: "per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese";

b) al secondo periodo del comma 3, le parole: "l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo del contributo concesso o il debito residuo maggiorati".

7. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 6/2003, dopo le parole: " La revoca, anche parziale, dell'intervento" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),".

8. All'articolo 16 della l.r. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 30 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda. Tale misura massima è elevata al 50 per cento nel caso di spese sostenute da imprese innovative, come definite con deliberazione della Giunta regionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale, le spese di cui all'articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 40 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.".

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 6/2003, è inserito il seguente:

"2bis. I contributi in conto capitale sono concessi:

a) alle imprese innovative, come definite con deliberazione della Giunta regionale;

b) alle altre imprese, esclusivamente per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e).".

10. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/2003, le parole: "euro 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 15.000".

11. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 60 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.".

12. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 6/2003, le parole: "contributi in conto capitale," sono soppresse.

13. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 6/2003:

a) i commi 1 e 4 dell'articolo 3;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 28.

Art. 6

(4)

Art. 7

(Modificazione alla l.r. 4/2010)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 4/2010 è inserito il seguente:

"Art. 3bis

(Revoca e decadenza)

1. I contributi di cui alla presente legge sono revocati qualora dai controlli effettuati dalla struttura competente, anche a campione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. Qualora i contributi di cui alla presente legge non siano stati riscossi entro i nove mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione, i soggetti beneficiari decadono dal diritto di riscossione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi a sostegno dei costi sostenuti a decorrere dall'anno 2012.".

Art. 8

(Modificazioni alla l.r. 14/2011)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

2. L'articolo 2 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese, secondo la normativa europea vigente, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

2. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono, al momento della presentazione della domanda:

a) essere costituite da non più di tre anni;

b) essere operative da non meno di sei mesi.

3. Sono considerate innovative le imprese che, alternativamente:

a) possono dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) possono dimostrare di aver sostenuto costi di ricerca e di sviluppo di almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.".

3. L'articolo 3 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 150.000 euro per impresa.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 75.000 euro per impresa.".

4. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria.".

5. All'articolo 5 della l.r. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi a seguito di istruttoria della struttura competente e previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e alle prospettive di mercato del piano di sviluppo.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I contributi sono erogati da FINAOSTA S.p.A., se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica dell'avanzamento del piano, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa.";

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i relativi massimali di contributo, nei limiti previsti dall'articolo 3".

6. All'articolo 6 della l.r. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "i cui membri, in numero massimo di tre, sono scelti tra i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della l.r. 84/1993" sono sostituite dalle seguenti: "composta da non più di tre membri";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I componenti della Commissione tecnica sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura competente che stabilisce il compenso lordo da corrispondere per ciascuna istruttoria.".

7. All'articolo 7 della l.r. 14/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo;

b) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

d) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di tre anni dalla conclusione del piano di sviluppo;

e) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del piano di sviluppo.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.";

c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b), è aggiunto il seguente:

"3bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.".

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 14/2011:

a) il comma 2 dell'articolo 4;

b) il comma 6 dell'articolo 5;

c) il comma 2 dell'articolo 8.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 6/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 4, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), con riferimento sia allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 sia a quello per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 01.11.1.10 (Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base

01.11.3.10 (Interventi promozionali per l'industria) per gli anni 2015 e 2016;

b) con riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondi globali di parte corrente) per annui euro 10.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A1 dell'allegato n. 2/A al bilancio suddetto.

4. Per gli anni 2015 e 2016, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 18 della 1.r. 6/2003, come modificato dall'articolo 5, comma 9, è determinato in annui euro 300.000.

5. Per gli anni 2015 e 2016, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della 1.r. 14/2011, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, è determinato in annui euro 400.000.

6. L'onere di cui ai commi 4 e 5 è finanziato mediante le somme già trasferite alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla l.r. 84/1993.

7. Gli interventi di cui alle leggi regionali 6/2003, 3/2009 e 14/2011 possono trovare ulteriore finanziamento dall'utilizzo di assegnazioni di fondi statali ed europei.

8. Gli oneri relativi ai pareri tecnici e specialistici e ai compensi dei membri della Commissione tecnica e del Comitato tecnico-scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 della l.r. 84/1993, come modificati dall'articolo 2, commi 2 e 3, possono essere finanziati anche mediante le somme già trasferite per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla medesima legge regionale alla FINAOSTA S.p.A..

9. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 3bis della l.r. 4/2010, come introdotto dall'articolo 7, sono introitate nel bilancio della Regione.

10. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per gli articoli 3 e 7.

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(1) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 5 recitava:

"1. L'articolo 2 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato)

1. Il programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, di seguito denominato programma, è lo strumento di attuazione degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dalla Giunta regionale, in attuazione della programmazione strategica regionale e nel rispetto dei documenti di programmazione europei e statali. La sua validità copre un arco temporale di medio periodo, coerente con la programmazione europea, e comunque non inferiore ai tre anni.

2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e può essere aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle esigenze del settore, anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 4.

3. Il programma contiene:

a) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, i principali ostacoli al suo sviluppo e le eventuali criticità individuate a seguito degli interventi attivati dalla Regione;

b) l'individuazione delle misure e degli strumenti di intervento che ne costituiscono il contenuto operativo;

c) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, suddivise tra quelle pubbliche, di derivazione europea, statale e regionale e quelle private;

d) lo stato di attuazione degli interventi in atto ovvero il monitoraggio periodico delle azioni.".".

(2) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 5 recitava:

"2. All'articolo 3 della l.r. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'elaborazione dei contenuti del programma, la Giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dalla struttura regionale competente per materia, delle eventuali proposte formulate dalla stessa in relazione alle criticità riscontrate nell'analisi della precedente programmazione e delle risultanze della consultazione con i portatori di interesse.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il periodo di vigenza del programma coincide con almeno tre esercizi finanziari completi. La Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del periodo, sottopone al Consiglio regionale la proposta di programma relativa al periodo successivo per la sua approvazione.".".

(3) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 5 recitava:

"3. L'articolo 4 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Monitoraggio del programma regionale dell'industria e dell'artigianato)

1. Il monitoraggio periodico del programma, cui provvede la struttura regionale competente per materia, assicura:

a) l'analisi dell'efficacia degli interventi pubblici in riferimento agli obiettivi del programma e agli indici di performance individuati dallo stesso;

b) l'individuazione dei punti di forza e delle criticità del programma;

c) la raccolta e l'organizzazione degli studi, ricerche ed indagini, generali e specifici, relativi al programma;

d) l'aggiornamento periodico delle analisi di contesto economico-sociale utili alla costruzione o alla modifica del programma;

e) la divulgazione periodica dei principali risultati ottenuti tramite la realizzazione del programma.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Regione si avvale della collaborazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).".".

(4) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 7 dicembre 2022, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 recitava:

Art. 6

(Modificazioni alla l.r. 3/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2009, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di contributo è presentata alla struttura competente che, previa verifica formale della medesima, la trasmette alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) per l'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2. A tal fine, la Regione stipula con FINAOSTA S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria, compresa l'entità dei compensi da corrispondere."."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 3/2009, è aggiunto il seguente:

"2bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 2 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.".

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/2009, dopo le parole: "La revoca, anche parziale, del contributo" sono aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c),".".