Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 15

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

(B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 49)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

"2bis. Il diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere ridotto fino al 35 per cento della somma dovuta qualora il concessionario dichiari che per l'imbottigliamento delle acque minerali sono utilizzati contenitori in vetro o ecosostenibili. La riduzione del diritto si applica sulla quota di acqua imbottigliata con tali contenitori nell'anno precedente, il cui quantitativo deve essere comunicato alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno. Contestualmente alla comunicazione dei quantitativi imbottigliati deve essere fornita la documentazione attestante l'avvenuto effettivo utilizzo dei contenitori e le caratteristiche certificate degli stessi.".

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 49 della l.r. 5/2008, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"2ter. Oltre a quanto previsto dal comma 2bis, un'ulteriore riduzione del diritto proporzionale annuo di cui al comma 1, lettera b), può essere prevista a favore dei concessionari che sottoscrivono con la Regione una convenzione con la quale si impegnano a:

a) perseguire l'innalzamento o la difesa dei livelli occupazionali;

b) aderire a sistemi ambientali certificati;

c) adottare sistemi di gestione dei rifiuti tali da consentire la riduzione progressiva degli stessi e l'avvio di operazioni di recupero e valorizzazione certa delle frazioni dei rifiuti comunque prodotte;

d) adottare misure di contenimento dell'inquinamento ambientale, anche attraverso iniziative promozionali e di tipo commerciale volte al consumo di prodotti a "chilometri zero";

e) proporre ogni altra iniziativa che consenta, anche in relazione all'evoluzione normativa europea, statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, il contenimento o il miglioramento della qualità ambientale, nonché la promozione di beni prodotti nel territorio regionale.".

3. Dopo il comma 2ter dell'articolo 49 della l.r. 5/2008, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"2quater. La convenzione di cui al comma 2ter, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale in relazione agli impegni che il concessionario assume, individua l'ulteriore percentuale di riduzione del diritto proporzionale annuo, che non può, in ogni caso, essere superiore al 15 per cento della somma dovuta, in modo che la riduzione complessiva non risulti superiore al 50 per cento dell'intero diritto proporzionale dovuto ai sensi del comma 1, lettera b). L'accordo definisce, inoltre:

a) il valore percentuale da assegnare a ciascuno dei criteri di cui al comma 2ter;

b) i criteri e le modalità con i quali deve essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi fissati con l'accordo stesso, al fine della determinazione della percentuale effettiva di riduzione da applicare con riferimento all'annualità precedente.".

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le modalità di determinazione della riduzione di cui all'articolo 49, comma 2bis, della l.r. 5/2008, introdotto dall'articolo 1, comma 1, individuando, altresì, il valore percentuale da assegnare a ciascuna delle tipologie di contenitore utilizzate, oggetto della eventuale riduzione del canone.

2. I commi 2bis, 2ter e 2quater dell'articolo 49 della l.r. 5/2008, introdotti dall'articolo 1, si applicano anche al diritto proporzionale annuo dovuto per l'anno 2014 di cui al medesimo articolo 49, comma 1, lettera b). I relativi versamenti sono differiti al 31 gennaio 2015.

3. A decorrere dall'anno 2015 devono essere versati alla Regione:

a) entro il 31 marzo di ogni anno, il diritto proporzionale annuo di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2008;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, il diritto proporzionale annuo di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2008, determinato sulla base dei quantitativi effettivamente imbottigliati nell'anno precedente.

4. A decorrere dall'anno 2015, ai titolari di concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della l.r. 5/2008, ivi comprese le concessioni perpetue, si applicano i diritti proporzionali annui di cui all'articolo 49, comma 1, della medesima legge, da versare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

5. Per i permessi di ricerca e le concessioni di cui alla parte IV della l.r. 5/2008, rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti proporzionali annui di cui agli articoli 43, comma 1, e 49, comma 1, lettera a), della medesima legge devono essere versati alla Regione:

a) per il primo anno, alla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione, calcolato in modo proporzionale dal mese di rilascio e fino alla fine dell'anno di riferimento;

b) per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, assumendo a riferimento l'anno solare;

c) nell'anno di scadenza della validità del permesso di ricerca e della concessione, entro il 31 marzo, in modo proporzionale fino al mese di scadenza.

6. L'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge è determinata in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. La minore entrata di cui al comma 1 determina una riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.3.1.30 (Canoni e concessioni).

3. Al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.14.1.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).

4. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2015/2017 sono determinati al netto della minore entrata di cui al comma 1.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.