Legge regionale 27 giugno 1963, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 27 giugno 1963, n. 14

Acquisto di appezzamento di terreno sito in Aosta - Via St - Martin de Corleans - di proprietà della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta.

(B.U. 27 giugno 1963).

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto, dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, di Aosta, di un appezzamento di terreno sito in Aosta - Via Saint - Martin - de - Corleans - a levante del complesso immobiliare ospedaliero regionale denominato "Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile", distinto in catasto al mappale n. 128 del foglio XXVII, della superficie di mq 2414 circa, al prezzo di Lire 13.000 al mq, oltre alle spese notarili, di registrazione e accessorie previste in circa Lire tre milioni.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico del bilancio regionale dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente articolo, previste in complessive Lire 34.400.000 circa, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Ia - ENTRATA e della Parte IIa - SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

a) Parte Ia - ENTRATA

Aumento della somma di Lire trenta milioni alla previsione di entrata del capitolo 34 ("Provento gestione degli stabilimenti speciali di Saint Vincent").

b) Parte IIa - SPESA

Aumento da Lire otto milioni a Lire trentacinque milioni dello stanziamento del capitolo 200 ("Spese per l'acquisto di beni patrimoniali").

Aumento di Lire tre milioni dello stanziamento del capitolo 141 ("Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti ecc.").

Art. 3.

Le spese per l'acquisto del terreno di cui all'articolo 1, previste in complessive Lire 34.400.000 circa, graveranno per Lire 31.400.000 circa sull'apposito capitolo 200 della Parte IIA SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 ("Spese per l'acquisto di beni patrimoniali") e per Lire 3.000.000 circa sull'apposito capitolo 141 della Parte IIA - SPESA del bilancio stesso ("Spese accessorie per stipulazione e registrazione di convenzioni e di contratti ecc.").

Art. 4.

Le spese di cui al precedente articolo 3 saranno approvate, impegnate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale. La Giunta Regionale provvederà all'adozione delle necessarie deliberazioni, in esecuzione della presente legge, per il perfezionamento degli atti e per la stipulazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile di cui all'articolo 1.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.