Legge regionale 20 agosto 1979, n. 52 - Testo vigente

Legge regionale 20 agosto 1979, n. 52

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione.

(B.U. 5 ottobre 1979, n. 9).

Art. 1

I tassi di interesse sui mutui agevolati erogati sui fondi regionali di rotazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono elevati nel modo seguente:

a) di un punto rispetto all'aliquota fissata dall'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

b) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

c) (1).

Art. 2

Nel caso in cui le quote di rientro delle semestralitą di ammortamento dei mutui concessi, non siano sufficienti a coprire le nuove richieste di mutuo, sulla base di previsione effettuata alla data del 1° ottobre 1979, la Giunta regionale č autorizzata a sospendere, limitatamente alle domande ancora insolute, i termini di efficacia della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

(1) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 marzo 2004, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del primo comma, dell'articolo 1 recitava:

"c) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.".