Legge regionale 17 novembre 1976, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 17 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d’Aosta.

Art. 1

Il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, è così modificato:

" I compensi spettanti ai veterinari per l’esecuzione delle vaccinazioni antiaftose sono a carico della Regione ".

Art. 2

La disposizione di cui all’articolo 1 della presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

Art. 3

Le maggiori spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire ventidue milioni, graveranno sul capitolo 706 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire ventiduemilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10- 13- 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

:

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 " L. 22.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 706 - " Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e spese varie per la profilassi delle malattie infettive " L. 22.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.