Legge regionale 23 ottobre 1978, n. 51 - Testo vigente

Legge regionale 23 ottobre 1978, n. 51

Utilizzazione diretta del contributo di lire tre miliardi assegnato all'ANAS per il 1978 per accelerare l'esecuzione di opere stradali in Valle d'Aosta - Modifica alla legge regionale 6 marzo 1978 n. 4.

(B.U. 3 novembre 1978, n. 9).

Art. 1.

La concessione all'ANAS del contributo di lire tre miliardi previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1978 n. 4 per l'anno 1978 è revocata.

Art. 2.

La Regione utilizza la disponibilità di lire tre miliardi di cui all'articolo precedente per l'adeguamento della rete viaria e delle strutture igienico sanitarie di interesse regionale e per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate dalle alluvioni del maggio e dell'ottobre 1977 e dell'agosto 1978.

Artt. 3. - 4. (1)

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1978 n. 4 negli anni 1979 e 1980 per il finanziamento della spesa complessiva di Lire tre miliardi prevista per il 1978 sono apportate al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 le seguenti variazioni:

SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 5757 " Contributo all'ANAS per l'adeguamento della rete viaria statale gestita dall'Azienda in Valle di Aosta " (legge regionale 6 marzo 1978 n. 4). in meno 3.000.000.000 L.

Variazioni in aumento

Cap. 5385 " Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti " in più 250.000.000 L.

Cap. 5400 " Spese per la costruzione di fognature, cimiteri e opere di risanamento igienico degli abitati " in più 250.000.000 L.

Cap. 5570 " Spese per opere stradali di interesse regionale eseguite a carico della Regione " in più 1.500.000.000 L.

Cap. 5615 " Spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, valanghe, alluvioni ed altre calamità e per la loro prevenzione " in più 1.000.000.000 L.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Articoli modificati dagli artt. 3 e 4 della L.R. 24 agosto 1979, n. 55 (abrogati dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 1980, n. 37), sostituiscono gli artt. 1 e 2 della L.R. 6 marzo 1978, n. 4. L'abrogazione si estende, pertanto, agli articoli 1 e 2 della L.R. 6 marzo 1978, n. 4.