Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49 - Testo storico

Legge regionale n. 49 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Modificazioni della pianta organica del personale dell’Amministrazione regionale e dell’ordinamento dei servizi regionali.

Art. 1

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A e C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituti i seguenti nuovi posti:

Presidenza del Consiglio regionale

- un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

- un posto di ragioniere - economo (quinto livello, ruolo del personale di ragioneria);

- due posti di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

- due posti di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Segreteria generale

- un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice - dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

- un posto di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

- un posto non di ruolo di direttore dell’ufficio di Roma;

Assessorato delle finanze

- un posto di analista (qualifica vice - dirigenziale, ruolo del personale del centro elaborazione dati);

Assessorato dell’industria, commercio e artigianato - un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice - dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

- un posto di segretario ( quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

- otto posti di coadiutore ( quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Assessorato alla pubblica istruzione

- un posto di ragioniere ( quinto livello, ruolo del personale di ragioneria);

- un posto di coadiutore ( quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Funivia Buisson - Chamois

- un posto di vice capo servizio tecnico ( quarto livello, ruolo del personale addetto alla funivia Buisson - Chamois).

Art. 2

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A e C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi i seguenti posti:

Segreteria generale

- un posto di coadiutore ( quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Funivia Buisson - Chamois

- un posto di fattorino (2° livello, ruolo del personale addetto alla funivia Buisson - Chamois).

Art. 3

Nell’elenco dei servizi e degli uffici dell’Assessorato dell’industria, commercio e artigianato allegato alla legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, è soppresso l’alinea c) del punto 2).

Nello stesso elenco sono aggiunti il servizio trasporti e il servizio studi economici, statistica, prezzi e cooperazione.

Art. 4

L’articolo 34 dell’ordinamento dei servizi regionali, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è integrato con il seguente alinea: " g) trasporti ".

Art. 5

Dopo l’articolo 40 dell’ordinamento dei servizi regionali, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

" Articolo 40- bis - Trasporti. Servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee funicolari, funiviarie e automobilistiche - Circolazione stradale - Questioni concernenti il personale dipendente dalle aziende concessionarie - Approvazione regolamenti comunali per noleggi e servizi di piazza - Sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli ".

Art. 6

All’articolo 60 dell’ordinamento dei servizi regionali approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è soppresso l’alinea, lettera b).

Art. 7

L’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, è sostituito dal seguente:

" Nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito il servizio patenti e sanzioni amministrative, al quale sono attribuite le funzioni amministrative di competenza prefettizia e regionale in materia di patenti di guida e di sanzioni amministrative sostitutive di sanzioni penali ".

Art. 8

Il secondo comma, punto 3) dell’articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:

" 3) Diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente o diploma di laurea in economia e commercio:

Direttore o vice direttore dell’ufficio regionale del turismo - Dirigente di Assessorato dell’assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti - Primi segretari capi dei servizi camerali, del servizio industria, artigianato e lavoro, del servizio zona franca e del servizio trasporti ".

Art. 9

Per la nomina ai posti di analista e di capo centro elaborazione dati è richiesta la laurea in informatica ovvero un diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da una anzianità di servizio almeno quinquennale maturata in posti di capo centro, analista o programmatore presso il centro elaborazione dati.

Art. 10

Il posto non di ruolo di direttore dell’Ufficio di Roma sarà conferito dalla Giunta regionale mediante incarico a personale appartenente ai ruoli amministrativi dalla Regione.

All’atto del conferimento dell’incarico il personale è collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo, conservando il trattamento economico di cui è provvisto e il titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza.

Al personale suddetto, in aggiunta al trattamento economico in godimento, può essere attribuita una speciale indennità di incarico da determinarsi in conformità all’articolo 192 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

L’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato assume la denominazione di Assessorato dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

Art. 12

La Sovraintendenza ai monumenti, antichità e belle arti assume la denominazione di Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Art. 13

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente articolo 2, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento.

Essi saranno progressivamente immessi nei posti che si renderanno vacanti nei ruoli ordinari, relativi alla corrispondente qualifica.

Art. 14

L’ottavo comma dell’articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

" Al Ragioniere economo è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire cinquantamila lorde.

Al Ragioniere economo della Presidenza del Consiglio è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire venticinquemila lorde ".

Art. 15

Le misure lorde giornaliere dell’indennità prevista dall’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono modificate come segue: Capo centro elaborazione dati e analista L. 1.800

Programmatore L. 1.100

Coadiutore L. 900

Art. 16

Le indennità previste dai precedenti articoli 14 e 15 sono corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1979, non sono pensionabili, non sono computate agli effetti della tredicesima mensilità né dell’indennità di grado né dei premi straordinari di anzianità né dell’indennità per cessazione del rapporto di impiego. L’indennità di cui all’articolo 14 è ridotta in proporzione alle assenze dal servizio di durata superiore a venti giorni.

Art. 17

Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è abrogato.

Le graduatorie di cui al primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, hanno efficacia fino a diciotto mesi dalla data della loro approvazione, agli effetti dell’attribuzione degli incarichi previsti dal secondo comma, paragrafo C), dell’articolo 4 della legge stessa.

Art. 18

L’onere di lire 193.500.000 derivante dall’applicazione della presente legge graverà per lire 190.500.000 sul capitolo 20900 e per lire 3.000.000 sul capitolo 21200 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 del bilancio per l’anno finanziario 1980.

All’onere di L. 190.500.000 per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci.

Art. 19

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali L. 193.500.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione.

Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente L. 190.500.000

Cap. 21200 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 3.000.000

Totale L. 193.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.