Legge regionale 18 novembre 2013, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 18 novembre 2013, n. 16

Disposizioni per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia.

(B.U. 3 dicembre 2013, n. 49)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione celebra il 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia patrocinando, promuovendo, organizzando e finanziando, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposite iniziative per gli anni dal 2013 al 2018, finalizzate a:

a) rinnovare, approfondire e tramandare la memoria degli eventi e dei protagonisti della Resistenza e dell'Autonomia valdostana;

b) valorizzare il patrimonio storico, politico, sociale e culturale della Resistenza e dell'Antifascismo in Valle d'Aosta;

c) approfondire la riflessione sulle origini e sui fondamenti dell'ordinamento valdostano, sullo sviluppo dell'ordinamento autonomistico dal dopoguerra ad oggi, anche nell'ambito delle prospettive attuali del regionalismo e del federalismo in Italia e in Europa.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le iniziative intraprese, sostenute o patrocinate dal Consiglio e dalla Giunta regionali sono finalizzate prioritariamente alle tematiche di cui alla presente legge. Analoga priorità è data per le iniziative intraprese, sostenute o patrocinate dagli enti strumentali della Regione.

Art. 2

(Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta)

1. Il Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, la denominazione e le funzioni di "Comitato per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia della Valle d'Aosta", integrato a tal fine dai presidenti delle commissioni consiliari competenti in materia di istituzioni e autonomia e di educazione e cultura.

2. Il Comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative e sottopone quelle ritenute rispondenti alle finalità della presente legge all'approvazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione degli atti amministrativi di concessione del patrocinio morale o di specifico contributo per la realizzazione delle medesime.

3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persone da loro delegate.

4. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni, i sindaci dei Comuni interessati, gli esperti, nonché i promotori e i responsabili delle iniziative proposte.

5. Il Comitato si avvale di una segreteria esecutiva e di supporto presso l'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

Art. 3

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione, da adottare previo parere del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un nuovo capitolo denominato "Fondo per la celebrazione del 70° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia", la cui dotazione è determinata in euro 10.000 per l'anno 2013 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2014 fino al 2018.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 sia di quello per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.3.1.12 (Congressi, convegni, manifestazioni).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2013, con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013/2015, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.3.1.12 (Congressi, convegni, manifestazioni) per euro 10.000;

b) per gli anni 2014, 2015 e 2016, con riferimento sia al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015 sia a quello per il triennio 2014/2016, nell'UPB 1.3.1.10 (Servizi e spese generali) per annui euro 20.000 e nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni) per annui euro 30.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.