Legge regionale 12 aprile 2013, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 12 aprile 2013, n. 9

Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).

(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. L'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Revisore legale)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 64/1994)

1. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l'esercizio venatorio, la sanzione è applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell'animale, entro ventiquatt'ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 30 della l.r. 64/1994)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 64/1994, le locuzioni: "corvo (Corvus frugileus)", "storno (Sturnus vulgaris)" e "taccola (Corvus monedula)" sono soppresse.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 64/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale "Carnet de chasse", predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.".

2. Il comma 7bis dell'articolo 33 della l.r. 64/1994 è abrogato.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 33bis alla l.r. 64/1994) (1)

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 33ter alla l.r. 64/1994)

1. Dopo l'articolo 33bis della l.r. 64/1994, come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 33ter

(Divieto di rilascio del tesserino regionale)

1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore ai tre anni.

2. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della l. 157/1992 e all'articolo 46, comma 1, lettera i), della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a due anni.

3. Alla definizione del procedimento amministrativo per le violazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.

4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 46 della l.r. 64/1994)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000"; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti, da euro 240 a euro 1.440".

2. Alle lettere b), g), n) e r) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 40 a euro 240".

3. Alle lettere c), e) ed o) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 2.400".

4. Alle lettere d), q) e s) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 100.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 80 a euro 480".

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all'art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento".

6. Alle lettere h), i) e m) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 400.000 a lire 2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 320 a euro 1.920".

7. Alle lettere l) e p) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 160 a euro 960".

8. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 100.000 a lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 80 a euro 480".

9. Alla lettera a) del comma 4bis dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 2.500.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2000 a euro 12.000".

10. Alle lettere b) ed e) del comma 4bis dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 1.250.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 6.000".

11. Alla lettera c) del comma 4bis dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 2.400".

12. Alle lettere d) e f) del comma 4bis dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 1.200".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il numero di cacciatori già iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all'aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, può assegnare d'ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.".

(1) Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 21 luglio 2016, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

"Art. 5

(Inserimento dell'articolo 33bis alla l.r. 64/1994)

1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"Art. 33bis

(Commissione disciplinare)

1. E' istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.".".