Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4

Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere.

(B.U. del 12 marzo 2013, n. 11)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2

(Interventi della Regione)

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, attua i seguenti interventi e attività:

a) promuove iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

b) promuove la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;

c) assicura alle donne che subiscono violenza di genere il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;

d) garantisce accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le donne vittime di violenza di genere, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nonché ai loro figli, minori o diversamente abili;

e) promuove e sostiene l'attività del Centro donne contro la violenza di cui all'articolo 6, di seguito denominato Centro antiviolenza;

f) promuove la formazione degli operatori del settore;

g) promuove l'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 9;

h) promuove la più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti.

2. La Regione, per favorire l'attuazione integrata delle attività di cui al comma 1, approva il Piano triennale di cui all'articolo 3, seguendo, in particolare, quattro linee di intervento:

a) realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;

b) stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il Centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;

c) orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro;

d) il coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

3. La Regione garantisce, inoltre, i fondi necessari per il funzionamento del servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori, maltrattate o in situazione di emergenza notturna, di cui all'articolo 7, per assicurare un primo sostegno finalizzato al superamento del disagio.

Art. 3

(Piano triennale)

1. La Giunta regionale predispone, sulla base delle indicazioni del Forum, il Piano triennale degli interventi, che fissa gli indirizzi e definisce le priorità delle azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e che è approvato dal Consiglio regionale.

2. Il Piano è diretto a orientare e coordinare l'azione di tutti i soggetti, pubblici e privati, in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Art. 4

(Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di politiche familiari e sociali, di seguito denominata struttura competente, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

3. Il Forum fornisce le indicazioni sulla base delle quali la Giunta predispone il Piano triennale degli interventi di cui alla presente legge.

4. Il Forum è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore regionale competente;

b) dal dirigente della struttura competente, con funzione di coordinatore del gruppo;

c) da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

d) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

e) da un assistente sociale dipendente dell'Am-ministrazione regionale individuato dal dirigente competente;

f) da uno psicologo territoriale in rappresentanza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;

g) dal coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate;

h) da un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto Soccorso);

i) dal consigliere regionale di parità;

j) da un rappresentante del Centro antiviolenza;

k) da un rappresentante della Consulta per le pari opportunità;

l) da un rappresentante del Servizio Migranti (ex CCIE);

m) da un rappresentante della Fondazione Caritas;

n) da un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

5. Il Forum può essere integrato, su proposta del coordinatore del gruppo, da altri soggetti competenti nella materia trattata, con particolare riferimento ai rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

6. Per la valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), il Forum si avvale di un'apposita commissione nominata dal Forum stesso.

7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri per il funzionamento del Forum e le attività che ad esso competono.

8. La partecipazione alle riunioni del Forum è a titolo gratuito.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Forum presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta, al fine della valutazione dell'impatto e dell'efficacia di tale attività, nonché le sue osservazioni e proposte in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

Art. 5

(Progetti antiviolenza, iniziative di prevenzione e di informazione)

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e, in particolare nelle scuole e nelle famiglie, di educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e alla non violenza come metodo di convivenza civile.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati:

a) da enti locali, singoli o associati, da enti pubblici, anche economici, e dall'Azienda USL;

b) dal Centro antiviolenza di cui all'articolo 6;

c) da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere.

3. I progetti antiviolenza presentati di concerto tra più soggetti di cui al comma 2 hanno la priorità.

4. I progetti antiviolenza possono:

a) essere individualizzati e personali, rivolti a vittime o artefici della violenza e diretti al superamento di una situazione di disagio conseguente a violenza di genere;

b) prevedere campagne di sensibilizzazione e di informazione riguardo al fenomeno della violenza di genere, rivolte, in particolare, ai giovani e agli adolescenti.

5. I progetti di cui al comma 4, lettera a), sono di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e delle équipe territoriali e rientrano nell'ambito della presa in carico.

6. La valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettera b), è di competenza del Forum, il quale provvede ad attivare concertazioni anche con altri soggetti del territorio.

Art. 6

(Centro antiviolenza)

1. La Regione riconosce la valenza sociale del centro antiviolenza, già previsto dal programma di attività della Consulta per le pari opportunità approvato ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), e la rilevanza dell'attività di volontariato svolta dal Centro stesso nel territorio regionale.

2. Il Centro antiviolenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;

b) colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti;

c) affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse;

d) sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita;

e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

f) diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;

g) formazione e aggiornamento degli operatori del Centro antiviolenza.

3. Il Centro antiviolenza collabora con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

4. Il ricorso al Centro antiviolenza è coperto da anonimato e segretezza.

5. Le prestazioni del Centro antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

6. Il Centro antiviolenza è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza.

8. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del Centro antiviolenza e l'efficacia delle iniziative intraprese.

6bis

(Interventi a supporto del Centro antiviolenza) (1)

1. La Regione sostiene il Centro antiviolenza nell'erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi che devono essere messi a disposizione delle donne e che sono definiti dallo Stato, in accordo con le Regioni, con l'intesa siglata il 14 settembre 2022.

2. A tal fine la Regione concede al Centro antiviolenza, per l'anno 2024, un finanziamento complessivo di euro 83.000.

Art. 7

(Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate)

1. La Regione assicura e realizza interventi di prima accoglienza e di supporto alle donne vittime di violenza di genere attraverso il servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, che svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) fornisce la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere;

b) sostiene donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia;

c) garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti;

d) offre sostegno al fine di favorire l'uscita dalla situazione di disagio, permettendo alle donne vittime di violenza di genere di raggiungere una piena autonomia, anche tramite l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale;

e) costruisce una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.

2. L'accesso al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate avviene esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il Centro antiviolenza e il Servizio Migranti.

3. La struttura competente verifica l'andamento e la funzionalità del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate e l'efficacia delle iniziative intraprese.

Art. 8

(Formazione)

1. La Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, promuove corsi e iniziative finalizzati alla formazione degli operatori socio-sanitari, regionali e degli enti locali, del Centro antiviolenza, del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, dei mediatori interculturali, degli operatori dell'informazione e di ogni altro soggetto coinvolto, negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere.

Art. 9

(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, in seno all'osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dal Centro antiviolenza, dagli enti locali, dall'Azienda USL, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

3. La struttura competente, in base all'esito del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio, predispone annualmente una relazione da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'Osservatorio assolve ad eventuali debiti informativi nei confronti dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 10

(Cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale per le medesime finalità.

Art. 11

(Rinvio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni altro adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. In attesa della revisione della l.r. 53/2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, la sede del Centro antiviolenza rimane ubicata presso la Consulta regionale per le pari opportunità e gli oneri relativi a tale sede, nonché quelli di funzionamento del Centro stesso, rimangono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono gestiti direttamente dalla Regione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 304.500 a decorrere dall'anno 2013, di cui annui euro 284.500 a carico del bilancio di previsione della Regione e annui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale. Per l'applicazione dell'articolo 5 sono destinati euro 20.000 e per l'applicazione dell'articolo 8 sono destinati euro 40.000, di cui euro 20.000 a carico del bilancio del Consiglio regionale.

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura e finanziamento nel bilancio del Consiglio regionale e nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.4.2.11. (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.