Legge regionale 12 febbraio 2013, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 12 febbraio 2013, n. 1

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, societą ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO").

(B.U. del 26 febbraio 2013, n. 9)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, societą ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), č abrogata.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO"), č sostituita dalla seguente:

"a) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991, le parole: ", di cui tre" sono sostituite dalle seguenti: "da scegliersi tra".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991 č sostituita dalla seguente:

"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, č costituito in forma monocratica;".

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/1991 č sostituito dal seguente:

"2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. L'organo di amministrazione della fondazione di cui alla l.r. 33/1991, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nei trenta giorni successivi all'approvazione della deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dell'organo di revisione e dei membri dell'organo di amministrazione di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 3 della presente legge; gli organi della fondazione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.