Legge regionale 10 dicembre 1974, n. 46 - Testo storico

Legge regionale n. 46 del 10 12 1974

Bollettino ufficiale 31 12 1974 n. 11

Modificazioni della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sulla corresponsione di un assegno forfettario "una tantum" ai dipendenti regionali.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:

" Ai dipendenti regionali in servizio nell’anno 1973, con esclusione del personale di cui al terzo comma del presente articolo, è concesso un assegno forfettario " una tantum " nella misura di lire duecentomila nette.

L’assegno di cui al comma precedente è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio nel caso di assunzione o di cessazione dal servizio intervenuta nel corso dell’anno.

Ai dipendenti regionali collocati a riposo nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 1973 è corrisposto, a decorrere dal primo gennaio 1973, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, nella misura di lire sedicimilasettecento nette mensili.

È escluso dalla corresponsione dell’assegno di cui ai commi precedenti il personale retribuito mediante indennità forfettaria di incarico, il personale avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro o in base ad un incarico sottoposto a particolari condizioni contrattuali ".

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in Lire 1.500.000, graverà sul capitolo 59 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento:

Capitolo 16 " Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent " L. 1.500.000

Parte Spesa

Variazione in aumento:

Capitolo 59 " Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 1.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.