Legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 - Testo vigente

Legge regionale 21 giugno 1977, n. 45

Norme sullo stato giuridico del personale direttivo e docente e sugli organi collegiali delle scuole materne dipendenti dalla Regione. (*)

(B.U. 30 giugno 1977, n. 7).

TITOLO I

Stato giuridico del personale direttivo e docente

Art. 1

(Personale direttivo e docente)

Il personale direttivo e docente delle scuole materne istituite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972 n. 22, integrativa della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, è alle dipendenze della Regione.

Art. 2

(Ruolo delle insegnanti e funzione docente)

E' istituito il ruolo delle insegnanti delle scuole materne dipendenti dalla Regione, la cui dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in 92 posti. A partire dal 31 marzo 1978, le variazioni del predetto organico saranno effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione.

Le insegnanti di scuola materna svolgono le attività educative tendenti a favorire lo sviluppo della personalità del bambino ed a prepararlo al pieno inserimento nella scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Esse sono tenute ad osservare l'orario di servizio e ad esercitare la vigilanza sui bambini ad esse affidati, durante le ore di svolgimento dell'attività educativa.

Devono inoltre:

a) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale;

b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione regionale, tendenti a realizzare, nell'ambito della scuola, l'educazione bilingue;

c) collaborare alle diverse iniziative di carattere culturale, educativo e ricreativo, promosse dai competenti organi;

d) curare i rapporti con i genitori dei bambini ad esse affidati;

e) partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

f) partecipare ai lavori delle Commissioni di concorso di cui siano state nominate componenti.

Art. 3

(Coordinatrice didattico-pedagogica)

E' istituito il ruolo del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione. A detto ruolo appartiene un posto di coordinatrice didattico-pedagogica.

La coordinatrice didattico-pedagogica esercita le funzioni attribuite dalle leggi alle direttrici delle scuole materne statali.

(1).

Art. 4

(Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico) (2)

Nell'espletamento delle sue funzioni, la coordinatrice didattico-pedagogica è coadiuvata da sei insegnanti, elette dal collegio delle docenti tra il personale in servizio con almeno cinque anni di anzianità effettiva di ruolo.

Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione fosse superiore a centocinquanta, il numero delle collaboratrici (3) della coordinatrice didattico-pedagogica sarà aumentato di una unità ogni cinquanta sezioni in più o frazione superiore a dieci sezioni.

Le collaboratrici (3) della coordinatrice didattico-pedagogica durano in carica per tre anni scolastici e possono essere rielette. Ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, alle collaboratrici (3) predette possono essere concessi dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione esoneri dall'insegnamento per il tempo necessario.

Nei casi di cessazione dall'incarico nel corso del triennio si procede alla surrogazione in conformità dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

In occasione delle prime elezioni si prescinde dal possesso del requisito dell'anzianità di ruolo, previsto dal primo comma.

Delle collaboratrici (3) della coordinatrice didattico-pedagogica almeno tre operano in sedi periferiche. L'assegnazione avviene secondo le effettive esigenze del servizio, con riferimento al numero ed alla dislocazione delle sezioni di scuola materna funzionanti nella Regione. Nella delimitazione delle rispettive zone di attività si dovrà evitare che scuole di una stessa comunità montana siano assegnate a collaboratrici (3) diverse.

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16, dispone in ordine alla distribuzione dei compiti e delle sedi tra le diverse collaboratrici (3) e sulla delega di funzioni specifiche. L'esercizio della funzione vicaria è regolato dall'ultimo comma dell'articolo 3 del DPR 31 maggio 1974, n. 417.

La coordinatrice didattico-pedagogica e le insegnanti collaboratrici (3) costituiscono l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna.

Art. 5

(Personale di segreteria)

All'ufficio regionale di coordinamento didattico - pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario, un segretario aggiunto a tre coadiutori (4).

Al personale suddetto si estendono integralmente le norme vigenti sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale non insegnante delle scuole elementari e secondarie della Regione.

Art. 6

(Reclutamento del personale direttivo e docente) (5)

1. L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione è disciplinato dalla legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 (Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 60 (Assunzione in ruolo, trasferimenti e riammissione in servizio del personale direttivo delle istituzioni scolastiche regionali), ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle scuole materne dipendenti dalla Regione sono ammessi i docenti di scuola materna e di scuola elementare che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano forniti di una delle lauree determinate dal bando di concorso o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al comma 2, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli delle scuole materne ed elementari coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

Art. 7

(Lingua francese)

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 6 sono ammessi coloro che dimostrino, attraverso apposito accertamento, la piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.

L'accertamento linguistico è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.

Detto accertamento si effettua secondo i programmi di esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.

Art. 8

(Stato giuridico e trattamento economico)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel DPR 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge (6).

Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 (6).

Al personale suddetto è corrisposta, per il prolungamento d'orario derivante dall'attività educativa bilingue, un'indennità pari a quella prevista per il personale direttivo e docente delle scuole elementari con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 9

(Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza)

Per la valutazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza si applica quanto previsto dall'articolo 116 del DPR 31 maggio 1974, n. 417.

(7).

E' esteso al personale medesimo il trattamento integrativo di previdenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Art. 10

(Calendario scolastico - Orario di servizio)

Il calendario dell'attività annuale delle scuole materne dipendenti dalla Regione è stabilito dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione all'inizio di ogni anno scolastico, sulla scorta del calendario della scuola materna statale, sentito il consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16.

Modifiche al calendario possono essere deliberate dal consiglio di gestione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del DPR 31 maggio 1974, n. 416, in considerazione di particolari esigenze locali, ferma restando la durata dell'anno scolastico per un periodo non inferiore a dieci mesi.

Il prolungamento dell'attività oltre il decimo mese può essere autorizzato eccezionalmente, per singole scuole, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del consiglio di gestione e sentito il parere del Sovraintendente agli Studi. In tale caso la prosecuzione dell'attività sarà assicurata anche con personale supplente temporaneo se nella scuola non sia possibile provvedere con il personale in servizio.

Al personale insegnante si applicano, per quanto concerne l'orario obbligatorio di servizio, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo il prolungamento d'orario derivante dall'educazione bilingue, le cui modalità saranno stabilite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali (8).

Art. 11

(Competenze)

Il personale direttivo e docente di cui alla presente legge è amministrato dagli uffici scolastici dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Nei confronti del personale suddetto le competenze attribuite dalle vigenti norme ai provveditori agli studi ed ai direttori didattici sono esercitate, rispettivamente, dal Sovraintendente agli Studi e dalla coordinatrice didattico-pedagogica.

Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti della coordinatrice didattico-pedagogica o del Sovraintendente agli Studi, che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Art. 12

(Incarichi e supplenze) (9)

TITOLO II

Istituzione ed ordinamento degli organi collegiali

Art. 13

(Organi collegiali)

Gli organi collegiali delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, sono quelli previsti dagli articoli seguenti.

Per quanto in essi non sia espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 31 maggio 1974, n. 416 e nella legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in quanto applicabili.

Gli organi collegiali contemplati dalla presente legge entreranno in funzione con l'anno scolastico 1977-78.

Art. 14

(Collegio delle insegnanti) (10)

Le insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione compongono un unico collegio dei docenti, presieduto dalla coordinatrice didattico-pedagogica.

Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psico - fisico dei bambini;

b) formula le proposte per la formazione e la composizione delle sezioni e per la formulazione dell'orario di apertura delle scuole, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di gestione di cui al successivo articolo 16;

c) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

d) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

e) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

f) elegge le collaboratrici della coordinatrice didattico-pedagogica nel numero e con le modalità indicate nel precedente articolo 4;

g) elegge le sue rappresentanti nel consiglio di gestione;

h) elegge, nel suo seno, le docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la coordinatrice didattico-pedagogica ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo delle sue componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario delle attività educative.

Le funzioni di segretaria del collegio sono attribuite dalla coordinatrice ad una delle collaboratrici dell'ufficio di coordinamento.

Le insegnanti, in servizio nelle scuole materne regionali di una stessa comunità montana, possono riunirsi periodicamente per valutare l'andamento dell'azione educativa e verificarne l'efficacia in rapporto al programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; ove necessario, possono proporre al collegio delle insegnanti le opportune misure per migliorare le attività scolastiche.

Art. 15

(Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti) (10)

Per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, è istituito un unico comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Il comitato è formato dalla coordinatrice didattico-pedagogica, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio delle insegnanti nel suo seno.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Art. 16

(Consiglio di gestione) (10)

Con attribuzioni analoghe a quelle indicate dall'articolo 30 del DPR 31 maggio 1974 n. 416, per i consigli di circolo di scuola materna, funziona, nella Valle d'Aosta, un unico consiglio di gestione delle scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, così composto:

a) la coordinatrice didattico-pedagogica;

b) un rappresentante dei genitori per ciascuna comunità montana ed un rappresentante per il Comune capoluogo della Regione, eletti dai genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;

c) una rappresentante delle insegnanti per ciascuna comunità montana ed una rappresentante per il Comune capoluogo, elette dal collegio delle docenti tra le insegnanti in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, comprese nei rispettivi ambiti territoriali;

d) due rappresentanti del personale non docente eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne suddette.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

Il consiglio di gestione è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori dei bambini. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori dei bambini.

Il consiglio di gestione elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto la coordinatrice didattico-pedagogica, che la presiede, ed il segretario dell'ufficio di coordinamento, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Il consiglio di gestione gode dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, per i consigli di circolo.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di svolgimento delle attività didattiche, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti. Ai componenti che risiedono in località diversa dalla sede del consiglio di gestione spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.

Il consiglio di gestione e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio di gestione vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Le funzioni di segretario del consiglio di gestione sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 17

(Comitato di comunità montana)

In ogni comunità montana della Regione è istituito un comitato per le scuole materne di cui alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, del quale fanno parte:

a) le insegnanti in servizio nelle scuole materne regionali funzionanti nell'ambito della comunità montana;

b) un rappresentante per ciascuna sezione di scuola materna regionale, compresa nella comunità, eletto dai genitori dei bambini.

Analogo comitato è costituito nel Comune capoluogo della Regione.

La presidenza del comitato è affidata ad una delle insegnanti, appositamente delegata dalla coordinatrice didattico-pedagogica.

Al comitato di comunità montana spettano i compiti esercitati dai consigli di interclasse delle scuole elementari ai sensi del DPR 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.

Al comitato suddetto compete, inoltre, di formulare proposte:

a) al consiglio di gestione in ordine alle modifiche al calendario scolastico, di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 10, alla definizione dell'orario di funzionamento delle scuole comprese nell'ambito della comunità montana e alla formulazione dell'orario giornaliero delle insegnanti in servizio nelle scuole medesime;

b) agli enti competenti in merito all'organizzazione delle refezioni scolastiche e dei trasporti dei bambini.

Art. 18

(Assemblee dei genitori)

I genitori dei bambini accolti nelle scuole materne dipendenti dalla Regione possono riunirsi in assemblea.

Le assemblee possono essere di quartiere, di frazione e di Comune.

L'assemblea elegge un presidente e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di gestione di cui all'articolo 16.

Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, le insegnanti in servizio nelle sezioni corrispondenti, la coordinatrice didattico-pedagogica e le sue collaboratrici.

TITOLO III

Norme transitorie e particolari

Art. 19

(Inquadramento del personale direttivo e docente)

Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura del posto di coordinatrice didattico-pedagogica si provvede mediante un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato alle insegnanti delle scuole materne ed elementari dipendenti dalla Regione, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e contino almeno due anni effettivi nel ruolo di appartenenza.

Il personale docente nominato a ruolo per effetto della legge regionale 23 giugno 1975, n. 29, in servizio nelle scuole materne dipendenti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo previsto dall'articolo 2 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento. Il personale predetto conserva la sede di titolarità precedente.

Art. 20

(Norma finanziaria)

I maggiori oneri annui derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in Lire 76.500.000, graveranno sui nuovi capitoli 6036, 6037 e 6038 che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui capitoli di Spesa 6035 e 6765 dello stesso bilancio, nonché sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Gli oneri relativi alle retribuzioni del personale insegnante delle scuole materne risultano già iscritti nella dotazione del capitolo 6035 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, ai sensi delle leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22, 6 agosto 1974, n. 30, 23 giugno 1975, n. 31 e 31 gennaio 1977, n. 13.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale direttivo e di segreteria della scuola materna e dai decreti dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, per le variazioni di organico ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 21

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 76.500.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 6035 - la cui denominazione è così modificata: " Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne (leggi regionali 3 agosto 1972, n. 22; 6 agosto 1974, n. 30; 23 giugno 1975, n. 31; 31 gennaio 1977, n. 13 e 21 giugno 1977, n. 46) " L. 38.500.000

Cap. 6036 - di nuova istituzione: " Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'Ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (legge regionale n. 46 del 21 giugno 1977) " L. 18.500.000

Cap. 6037 - di nuova istituzione: " Indennità di missione e rimborso spese di viaggio " L. 1.500.000

Cap. 6038 - di nuova istituzione: " Compensi per lavoro straordinario " L. 3.000.000

Cap. 6765 - Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ( DPR 31 maggio 1974, n. 416 e legge regionale 5 novembre 1976, n. 47) L. 15.000.000

Totale L. 76.500.000

Nell'allegato D alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è aggiunto il capitolo 6036 con la denominazione indicata nel comma precedente.

Art. 22

(Norme finali)

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.

_____________________

(*) L'art. 2, settimo comma, della L.R. 15 giugno 1983, n. 57, dispone:

"Ogni volta che nella legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono indicati la "coordinatrice didattico - pedagogica", l'"ufficio regionale di coordinamento didattico - pedagogico" ed il "consiglio di gestione", tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con "direttore" o "direttori didattici di scuola materna", "direzione" o "direzioni didattiche di scuola materna" e "consiglio" o "consigli di circolo di scuola materna".

(1) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

Nella formulazione originaria, il testo del terzo comma dell'articolo 3 recitava:

"In particolare, avvalendosi delle collaboratrici previste dal successivo articolo 4, essa sovraintende al funzionamento e all'attività di tutte le scuole materne dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza sul funzionamento delle scuole materne gestite, nel territorio della Regione, da altri Enti pubblici e da privati; coordina le iniziative dirette all'aggiornamento del personale docente; attende alle ispezioni disposte dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e dal Sovraintendente agli Studi.".

(2) L'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico è stato soppresso dal primo comma dell'art. 2 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

(3) L'incarico di collaboratrice è stato soppresso dal primo comma dell'art. 2 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 luglio 1982, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del primo comma dell'articolo 5 recitava:

"All'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico della scuola materna sono assegnati, per i compiti di segreteria, un segretario e due coadiutori. Qualora il numero complessivo delle sezioni di scuola materna dipendenti dalla Regione sia superiore a centoventi, il numero dei coadiutori assegnati all'ufficio sarà aumentato di un'unità per ogni gruppo di sessanta sezioni in più, a partire dalla quinta sezione di ogni gruppo.".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

L'articolo 6 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente :dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 1979, n. 2:

" Reclutamento del personale direttivo e docente

L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami [e concorsi per soli titoli]. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.

Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444 e alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

I concorsi per il personale direttivo e docente della scuola materna sono indetti secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 ."

[I concorsi per titoli ed esami per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al primo settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.].

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

" Reclutamento del personale direttivo e docente

L'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli titoli. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo di studio richiesto per i corrispondenti concorsi di scuola materna statale.

Il posto di coordinatrice didattico-pedagogica è conferito mediante concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammesse le insegnanti di scuola materna di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444 e alla legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e siano fornite di laurea in pedagogia o di altra laurea equivalente o del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

I concorsi per il personale direttivo e docente sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, secondo la disciplina vigente per i corrispondenti concorsi statali, salvo quanto indicato all'articolo seguente.

I concorsi per titoli ed esami per il personale docente sono indetti ogni due anni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al primo settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.".

(6) Il primo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dai seguenti due commi dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1979, n. 2:

. " A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196 al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel DPR 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge .

Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 ".

Nella formulazione originaria, il testo del primo comma dell'articolo 8 recitava:

"Per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico, la prova, i diritti e i doveri, i trasferimenti di sede, i congedi e le aspettative, la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari, il collocamento a riposo, le dimissioni dall'impiego e la riammissione in servizio, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne statali, salvo quanto stabilito dalla presente legge.".

(7) Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1979, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del secondo comma dell'articolo 9 recitava:

"Il personale direttivo e docente delle scuole materne di cui alla presente legge è iscritto alla CPDEL e all'INADEL e segue la normativa in atto per i dipendenti della Regione.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1979, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del quarto comma dell'articolo 10 recitava:

"L'orario obbligatorio di servizio per il personale insegnante è di 38 ore e mezza settimanali, compresa la partecipazione agli organi collegiali e alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.".

(9) Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"Incarichi e supplenze

Per la temporanea copertura dei posti di insegnamento la Regione si avvale di personale incaricato e supplente, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi.

Le modalità per il conferimento degli incarichi e delle supplenze sono stabilite annualmente con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale.

Al personale docente non di ruolo si estendono, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico del personale di ruolo. Ad esso è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente.

Alle insegnanti incaricate a tempo indeterminato competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di insegnamento prestato senza demerito.".

(10) L'art. 2, quarto comma, della L.R. 15 giugno 1983, n. 57, dispone:

"Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45. Essi sono sostituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse".