Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.

(B.U. del 5 giugno 2012, n. 24)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico,".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, è aggiunto il seguente:

"5bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato.".

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esercizio".

4. L'articolo 9 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.

2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8.

3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.".

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico".

6. All'articolo 12 della l.r. 29/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere g) e h) , le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) al comma 2, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione della SCIA".

7. L'articolo 13 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività agrituristica.

2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.".

8. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: "titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti l'attività agrituristica".

9. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 29/2006, le parole: ", ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.

10. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo sportello unico.".

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le parole: "della salute" sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 19/2007, è aggiunta la seguente:

"dbis) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, quando non operano in seduta pubblica.".

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali), è aggiunto il seguente:

"4bis. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finanziati in regime de minimis fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato nei casi individuati con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1:

a) il comma 6 dell'articolo 7;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10;

c) il comma 4 dell'articolo 10;

d) l'articolo 12.

2. Sono, altresì, abrogati:

a) l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;

b) l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;

c) l'articolo 10 della l.r. 29/2006;

d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006;

e) l'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

f) il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

g) l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;

h) l'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;

i) l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.