Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.

(B.U. del 5 giugno 2012, n. 24)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), le parole: "al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico,".

2. (1)

3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'esercizio".

4. (2)

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 29/2006, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico".

6. All'articolo 12 della l.r. 29/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere g) e h) , le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) al comma 2, le parole: "dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla presentazione della SCIA".

7. (3)

8. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 29/2006, le parole: "titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti l'attività agrituristica".

9. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 29/2006, le parole: ", ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata" sono soppresse.

10. (4)

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le parole: "della salute" sono soppresse.

2. (5)

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2)

1. (6)

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1:

a) il comma 6 dell'articolo 7;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10;

c) il comma 4 dell'articolo 10;

d) l'articolo 12.

2. Sono, altresì, abrogati:

a) l'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;

b) l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;

c) l'articolo 10 della l.r. 29/2006;

d) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006;

e) l'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

f) il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;

g) l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;

h) l'articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;

i) l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.

(1) Aggiunge il comma 5bis all'art. 7 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.

(2) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.

(3) Sostituisce l'art. 13 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.

(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 29 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 29.

(5) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(6) Aggiunge il comma 4bis all'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2011, n. 2.