Legge regionale 7 maggio 2012, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 7 maggio 2012, n. 13

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societą per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societą per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), gią modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme).

(B.U. del 22 maggio 2012, n. 22)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societą per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a totale capitale pubblico".

2. (1)

3. (2)

4. (3)

5. L'articolo 4 della l.r. 81/1987 č abrogato.

6. (4)

7. (5)

Art. 2

(Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Societą per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), gią modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), le parole "di apposita societą a partecipazione mista di capitale della Regione, di altri enti pubblici territoriali valdostani, dell'Unitą sanitaria locale (USL) e di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "della societą per azioni a totale capitale pubblico".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione dell'INVA SpA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge adotta lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, avendo cura che l'ordinamento statutario risponda alle regole del buon governo societario e che siano assicurate da parte della Regione e degli altri soci modalitą di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In attesa dell'adozione dello statuto, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi dell'INVA SpA, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalitą di cui alla presente legge e dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 1.

(1) Aggiunge il comma 1 all'art. 1 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

(2) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

(3) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

(4) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.

(5) Inserisce l'art. 5bis della L.R. 17 agosto 1987, n. 81.