Legge regionale 20 agosto 1976, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 20 08 1976

Bollettino ufficiale 26 10 1976 n. 11

Interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e l’esercizio della dialisi domiciliare o extra - ospedaliera.

Art. 1

(Autorizzazione all’esercizio della dialisi domiciliare o extra - ospedaliera)

Nell’ambito della Regione Valle d’Aosta è autorizzato il trattamento di dialisi domiciliare o extra - ospedaliera, in ambienti che presentino la necessaria idoneità.

Il paziente può condurre in maniera autonoma il trattamento dialitico, senza la presenza di personale medico, avvalendosi dell’apporto collaborativo di un assistente da lui designato e ritenuto idoneo.

Il trattamento dialitico può altresì essere condotto con l’assistenza di personale appositamente addestrato, dipendente da enti ospedalieri o da enti o servizi pubblici gestori di assistenza socio - sanitaria.

Art. 2

(Unità - dialisi extra - ospedaliera)

La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale e sentita la competente commissione consiliare - in ordine alle necessità di assistenza ai nefropatici residenti in Valle d’Aosta ed al fine di assicurare più agevoli condizioni di trattamento dialitico, può costituire, nel quadro della articolazione territoriale, organizzazione e gestione dei servizi sociali e sanitari, apposite unità - dialisi condotte da personale sanitario operante nell’ambito della struttura in cui è collocata la suddetta unità, debitamente addestrato o qualificato.

Tali unità dialitiche operano sulla base degli schemi di trattamento predisposti dai rispettivi centri - dialisi di enti ospedalieri da cui dipendono, in costante collegamento con detti centri. I rapporti tra le unità dialitiche ed i centri di dipendenza sono regolati, di norma, da preventiva convenzione o accordo, ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 3

(Ammissione al trattamento dialitico di nefropatici non residenti in Valle d’Aosta)

Compatibilmente con le disponibilità strutturali e di personale nonché con la situazione clinico - organizzativa dei trattamenti dialitici in carico, potranno temporaneamente essere ammessi alle prestazioni delle unità - dialisi di cui al precedente articolo 2, pazienti già addestrati al trattamento dialitico autogestito, residenti in altre Regioni o in Paesi esteri con i quali vigano accordi internazionali di sicurezza sociale, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

L’ammissione al trattamento dialitico è subordinata alla preventiva autorizzazione del centro o servizio dialisi da cui dipende il paziente interessato, accompagnata da una relazione clinica indicante la terapia emodialitica e lo schema di dialisi praticati.

Art. 4

(Assistenza e sussidi per interventi di trapianto del rene)

La Regione, tramite l’attività dei centri o servizi di tipizzazione ed immunologia tissutale e di trapianto renale situati nel territorio nazionale o all’estero, concorre nell’assistenza ai soggetti nefropratici, residenti in Valle d’Aosta, in caso di intervento di trapianto del rene.

A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai pazienti che presentino apposita domanda accompagnata da documentata relazione clinica attestante la necessità del trapianto e dalla previsione di spesa. Tali sussidi sono disposti nell’ambito dell’esercizio delle competenze della Regione in materia di assistenza ospedaliera, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386. I sussidi sono erogati, di norma, in via anticipata nella misura del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile, mentre il rimanente 40 percento sarà liquidato ad eseguito intervento, dietro presentazione di cartella clinica e di nota spese attestanti l’intervento stesso.

Art. 5

(Prevenzione, diagnosi e riabilitazione della insufficienza renale)

La Regione, nel quadro dell’articolazione territoriale, organizzazione e gestione dei servizi sociali e sanitari, promuove interventi per la prevenzione e diagnosi precoce delle insufficienze renali nonché per la riabilitazione clinica e socio - lavorativa dei pazienti in trattamento dialitico o portatori di trapianto renale.

A tal fine, la Giunta regionale, in attesa della riforma sanitaria e della istituzione delle unità locali dei servizi socio - sanitari( ULSS), sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali o, nel caso di mancanza o insufficienza di richieste, di propria iniziativa, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale e sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a predisporre interventi tecnico - finanziari per l’effettuazione di depistages e di indagini epidemiologiche, con particolare riguardo alla popolazione scolare, nonché per la riabilitazione dei soggetti nefropatici cronici.

Art. 6

(Formazione professionale per il personale dei servizi di dialisi)

La Regione, in ordine alle esigenze funzionali del trattamento dialitico ed alle finalità di cui alla presente legge, promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari, tecnici e di assistenza socio - sanitaria che prestino la propria attività presso l’Ente ospedaliero regionale o gli altri enti pubblici gestori dell’assistenza sanitaria operanti in Valle d’Aosta.

La Regione agevola altresì l’addestramento alle tecniche dialitiche di coloro che intendono collaborare all’espletamento della dialisi domiciliare. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale, è autorizzata a predisporre idonei interventi tecnico - finanziari ed a promuovere convenzioni o intese con l’Ente ospedaliero regionale o con altri enti o servizi dialisi extra - ospedalieri di altre Regioni, nonché con centri o servizi di immunologia tissutale e di trapianto renale situati in territorio nazionale o all’estero.

Art. 7

(Convenzioni o accordi per il trattamento dialitico domiciliare o extra - ospedaliero)

In attesa della istituzione di un servizio ospedaliero di dialisi presso l’Ente ospedaliero regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni o accordi con enti ospedalieri di altre Regioni, presso i quali sono in funzione i servizi di dialisi, per il trattamento dialitico domiciliare o extra - ospedaliero di nefropatici cronici residenti in Valle d’Aosta.

Tali convenzioni debbono in ogni caso prevedere:

a) le modalità tecniche ed organizzative per la gestione, il controllo e l’assistenza del trattamento dialitico domiciliare o extra - ospedaliero;

b) l’istituzione e le modalità di svolgimento di corsi di addestramento ed aggiornamento per l’apprendimento delle tecniche necessarie all’esecuzione del trattamento dialitico;

c) la disponibilità del servizio di trattamento dialitico in ospedale in caso di emergenza o di temporaneo impedimento di pazienti già dipendenti dal servizio dialisi dell’Ente interessato o trattati in sede ospedaliera.

Art. 8

(Ripartizione di oneri)

Gli oneri relativi al trattamento dialitico domiciliare o extra - ospedaliero erogato ai sensi della presente legge, sono a carico, per quanto di competenza, degli enti mutualistici che erogano l’assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.

Limitatamente ai soggetti residenti in Valle d’Aosta, sprovvisti di assistenza mutualistica o per quanto non di competenza degli enti mutualistici, la Regione assume a proprio carico gli oneri per il trattamento dialitico domiciliare o extra - ospedaliero e per le prestazioni comunque erogate ai sensi della presente legge.

Le tariffe per le prestazioni, indicate nella presente legge a carico dei paganti in proprio, residenti in altre Regioni o paesi esteri, sono pari a quelle praticate dagli enti mutualistici e sono versate all’ente di dipendenza dell’unità - dialisi.

Art. 9

(Interventi a favore dei pazienti)

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di pazienti per spese di impianto ed altre spese inerenti all’espletamento della dialisi domiciliare o extra - ospedaliera.

Art. 10

(Oneri finanziari)

Gli oneri derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previsti in complessive annue lire cinquanta milioni, graveranno sui capitoli 713, 727 e 761 che vengono istituiti nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976. Alla copertura della spesa di lire cinquanta milioni si provvede mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso; la spesa stessa graverà a partire dagli anni 1977 e successivi sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali.

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1977 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua complessiva di lire cinquanta milioni di cui al comma precedente, sarà ripartita fra i tre capitoli di spesa sopracitati del bilancio in base alle accertate necessità inerenti all’applicazione della presente legge.

I sussidi previsti dal secondo comma del precedente articolo 4, per interventi di trapianto del rene, sono imputati al capitolo 154 " Fondo regionale per l’assistenza ospedaliera " del bilancio regionale per l’esercizio finanziario dell’anno 1976, nonché ai corrispondenti capitoli dei bilanci preventivi per gli anni futuri.

Art. 11

(Finanziamenti)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

Titolo I

Sezione III - Categoria IV

Cap. 713 - Spese per la costituzione e funzionamento di unità dialisi extra - ospedaliera L. 15.000.000

Titolo I

Sezione III - Categoria V

Cap. 727 - Spese per la prevenzione e la diagnosi precoce delle nefropatie, per l’assistenza ai nefropatici e per l’esercizio della dialisi domiciliare o extra - ospedaliera L. 25.000.000

Titolo II

Sezione III - Categoria II

Cap. 761 - Spese per attrezzature necessarie all’esercizio dell’unità dialisi extra - ospedaliera

L. 10.000.000

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento

L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.