Legge regionale 23 aprile 2012, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 23 aprile 2012, n. 12

Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. dell'8 maggio 2012, n. 20)

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

"4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;

b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.".

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Regolarità contributiva e fiscale)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, nonché della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita all'ultimo anno d'imposta. L'autorizzazione all'esercizio è, in ogni caso, rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 20/1999, è aggiunto il seguente:

"4bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.".

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi o la cui istruttoria non è conclusa nello stesso anno sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate prioritariamente alle relative nuove domande.".

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.