Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 43 - Testo storico

Legge regionale n. 43 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1972 N. 13 SUL RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE E DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE REGIONALE.

Art. 1

L’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale, è sostituito dal seguente nuovo articolo 6 della legge stessa:

Art. 6 - " Nel caso di nomina per concorsi o promozioni a posti di gruppo o di carriera superiori, il servizio di ruolo precedentemente prestato nella qualifica di provenienza della stessa carriera o nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuto, ai soli fini economici e con esclusione di qualsiasi effetto giuridico, nella misura del 50 percento, con effetti a decorrere dal primo luglio 1970.

Al personale che ha ottenuto nel periodo dal primo luglio 1956 al 30 giugno 1970 la nomina a posti di gruppo o di carriera superiori, tale riconoscimento di servizio deve computarsi in aggiunta all’anzianità posseduta nella nuova qualifica, compresa l’anzianità già maturata per effetto di particolari valutazioni attribuite ai sensi di legge.

Al personale nominato a posti di gruppo o di carriera superiori che, nonostante l’applicazione dei precedenti commi, consegua alla data del primo luglio 1970 o alla data della successiva nomina uno stipendio o salario inferiore a quello che avrebbe conseguito se la nomina non fosse avvenuta, sarà attribuita da tale data, nel nuovo grado, la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore al trattamento economico che avrebbe maturato nel grado o nella carriera inferiore. In tale caso, l’anzianità utile ai fini dell’attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dalla data del primo luglio 1970 o dalla data della successiva nomina ".

Art. 2

Il secondo comma dell’articolo 7 della sopracitata legge 30 giugno 1972 n. 13 è sostituito dal seguente nuovo secondo comma dell’articolo 7 della legge stessa:

" Analoga valutazione si applica, dalla data di nomina nei ruoli regionali, al personale già dipendente dello Stato ed al personale regionale già in servizio in qualità di fuori ruolo che abbia vinto concorsi espletati in attuazione della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, o che sia stato collocato a ruolo à sensi delle vigenti norme sul collocamento obbligatorio degli invalidi, relativamente al periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione Regionale.

Analoga valutazione si applica inoltre a favore del personale già dipendente dello Stato nominato a ruolo per concorso nel periodo dal primo luglio 1956 al 10 novembre 1966 ".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.