Legge regionale 27 marzo 2012, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 27 marzo 2012, n. 8

Adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 10 aprile 2012, n. 16)

Art. 1

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di finanza pubblica ivi indicati è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento pari ad annui euro 41.777.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.15.02.13 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica).

Art. 2

(Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso dei Comuni della Valle d'Aosta agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. Alle condizioni e per le finalità di cui all'articolo 1, è iscritto nella parte I dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 uno stanziamento, per l'anno 2012, pari a euro 7.000.000 nell'U.P.B. di nuova istituzione 1.4.02.18 (Concorso dei Comuni della Valle d'Aosta al riequilibrio della finanza pubblica).

2. Per gli anni successivi al 2012, le risorse necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono individuate nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 3

(Modificazioni all'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, e alle correlate disposizioni legislative)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione individuati nell'allegato A alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), e le correlate disposizioni previste da leggi regionali sono modificati come risulta dall'allegato A alla presente legge e dal presente articolo.

2. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), determinata in euro 2.400.000 per l'anno 2012 dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 30/2011, è rideterminata in euro 1.900.000 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

3. (1)

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è autorizzata la spesa di euro 495.000 per l'anno 2012, di cui euro 95.000 nell'UPB 1.4.2.17 (Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore del turismo e impianti a fune) e euro 400.000 nell'UPB 1.4.2.26 (Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico-sportive e impianti a fune). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. (1a)

5. (2)

6. Per le finalità di cui all'articolo 1bis, comma 2bis, della l.r. 16/1996, aggiunto dal comma 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 949.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

7. (3)

8. Per le finalità di cui alla l.r. 39/1993, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico; UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 4

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'articolo 50, comma 3, lettera b), della l.r. 30/2011 in euro 14.215.474 per il triennio 2012/2014, di cui euro 3.814.104 per il 2012, euro 4.271.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014, è rideterminata per il medesimo triennio in complessivi euro 13.215.474 di cui euro 3.314.104 per il 2012, euro 3.771.370 per il 2013 e euro 6.130.000 per il 2014 (UPB 1.11.9.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).

Art. 5

(Modificazione all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. (4)

Art. 6

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 30/2011, sono modificate, per il triennio 2012/2014, nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 7

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni, come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:

a) in diminuzione

anno 2012

euro

50.996.000;

anno 2013

euro

44.046.000;

anno 2014

euro

45.046.000;

b) in aumento

anno 2012

euro

50.996.000;

anno 2013

euro

44.046.000;

anno 2014

euro

45.046.000.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Allegati omissis)

(1) Inserisce il comma 2bis dell'art. 14 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(1a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 9, della L.R. 21 novembre 2012, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale)."".

(2) Inserisce il comma 2bis dell'art. 1bis della L.R. 12 luglio 1996, n. 16.

(3) Inserisce il comma 4bis dell'art. 11 della L.R. 26 maggio 1993, n. 39.

(4) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.