Legge regionale 20 giugno 1978, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 1

È approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione, quale risulta dall’unità tabella allegato A.

La qualifica e il posto di Direttore di ragioneria presso l’assessorato suddetto, di nuova istituzione, sono inseriti nel ruolo del personale di ragioneria della carriera direttiva, di cui all’allegato C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale della Segreteria generale, di cui all’allegato A alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi due posti di usciere.

L’elenco dei servizi e degli uffici dell’Assessorato della pubblica istruzione è riportato nell’allegato B alla presente legge.

Gli allegati A e B alla presente legge sostituiscono, per la parte riguardante il suddetto assessorato, la tabella allegato A e l’elenco allegato B alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1. Sono abrogati gli articoli 50, 51 e 52 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 2

Per la nomina al posto di Sovrintendente agli studi, a parziale modifica dell’articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sono richiesti, oltre al possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti titoli di servizio: aver prestato servizio di ruolo per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi della Sovraintendenza agli studi; oppure essere titolare di posti di dirigente nell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione o essere inquadrato nei ruoli dello Stato o della Regione del personale scolastico ispettivo o direttivo o del personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica, con l’anzianità di carriera prescritta per accedere a posti di provveditore agli studi.

Per la nomina al posto di Direttore di ragioneria, di nuova istituzione, è prescritto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio e del diploma di ragioniere.

Per la nomina ai posti di archivista ricercatore sono titoli di studio validi, oltre al diploma di maturità classica, anche i diplomi di maturità scientifica e magistrale.

Per la nomina ai posti di Sovrintendente agli studi, di Archivista paleografo, di Primo segretario capo servizio dell’ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali e di archivista ricercatore non ha applicazione la norma di cui al secondo comma dell’articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 3

Nella prima attuazione della presente legge,il personale insegnante di ruolo della Regione distaccato a prestare servizio in posti di organico dell’Assessorato della pubblica istruzione alla data di entrata in vigore della legge medesima, può essere inquadrato, a domanda, nel posto ricoperto per comando, previe dimissioni dal ruolo di appartenenza, purché sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti per la nomina nel posto medesimo.

Gli insegnanti predetti saranno inquadrati con l’intero riconoscimento, ai fini economici e di carriera, dell’anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

I servizi scolastici dell’Assessorato della pubblica istruzione curano la trattazione degli affari attribuiti all’Ufficio scolastico regionale dalle leggi dello Stato e della Regione.

Il Sovrintendente agli studi, con atto scritto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, può delegare ai Capi Servizio l’emanazione e la firma dei provvedimenti concernenti la carriera e il trattamento economico del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti dipendenti della Regione.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire sessanta milioni, graverà sul capitolo 5925 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a Lire quaranta milioni mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 1 all’allegato E del bilancio stesso); - quanto a lire venti milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 6780 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.

Per gli esercizi futuri le spese saranno iscritte con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - Allegato E) L. 40.000.000

Cap. 6780 - Spese per l’acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese d’ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado L. 20.000.000

Totale L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 5925 - Stipendi, paghe e retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all’Assessorato L. 60.000.000

Totale L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A

Assessorato della Pubblica Istruzione.

Servizi scolastici.

Qualifica: sovrintendente agli studi - dirigente dell’assessorato, posto di ruolo 1, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 2; //

qualifica: primi segretari capi servizio, posti di ruolo 2, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

qualifica: primo segretario capo servizio uffici legislativo contenzioso e organi collegiali, posti di

ruolo 1, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; // qualifica: direttore di ragioneria, posti di ruolo 1, carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

qualifica: ragioniere, posti di ruolo 10, carriera di concetto, gruppo regionale B; //

qualifica: segretario, posti di ruolo 10, carriera di concetto, gruppo regionale B; //

qualifica: coadiutore, posti di ruolo 18, carriera Approvazione di maggiore spesa per interventi

regionali per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla

legge regionale 31 agosto 1972, n. 37 e successive modificazioni.

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

(Spese correnti - Allegato E) L. 50.000.000