Legge regionale 11 novembre 1974, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 11 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Modificazione delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Nell’articolo 78 secondo comma delle norme suindicate, ove č scritto " urbanista ", si modifica come in appresso: " Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio; Urbanista ".

Art. 3

Nell’organico dell’Assessorato al Turismo, Antichitą e Belle Arti - Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio - č istituito il posto di dirigente dell’Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio, appartenente alla carriera direttiva, gruppo A/ 2.

Art. 4

Nella prima applicazione della presente legge il titolare del posto di Urbanista č inquadrato nel posto di dirigente dell’Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio, con un’attribuzione di anzianitą nel relativo grado pari al 50 percento dell’anzianitą di ruolo maturata nel grado precedente.

L’inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale determinerą il trattamento economico spettante all’interessato a partire dalla data suddetta.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 7.200.000 graverą sul capitolo 777 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 16 " Proventi della Casa da gioco di St. Vincent " L. 7.200.000

Parte spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 777 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichitą, Monumenti e Belle Arti " L. 7.200.000

Art. 7

La presente legge č dichiarata urgente ą sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.