Regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 28 febbraio 2012, n. 1

Modificazioni al regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978).

(B.U. del 13 marzo 2012, n. 12)

(Abrogato, a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento regionale 25 ottobre 2022, n. 1, dal comma 1 dell'articolo 50 del regolamento medesimo)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 56)

1. (1)

Art. 2

(Disposizione di coordinamento)

1. Ogni riferimento al collegio dei revisori dei conti, comunque indicato, contenuto nel r.r. 3/2001, deve intendersi effettuato al revisore dei conti nominato ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. I collegi dei revisori dei conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza naturale del mandato. Alle nuove nomine si provvede in conformitą a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del r.r. 3/2001, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

(1) Sostituisce l'art. 56 del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3.]