Legge regionale 18 giugno 1979, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 18 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Istituzione di posti presso l'Assessorato della sanità e assistenza sociale.

Art. 1

Per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65, e delle altre attività sociali, assistenziali e sanitarie di competenza della Regione, nella tabella organica dei posti e del personale dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- un posto di sociologo (carriera direttiva, ruolo speciale, gruppo regionale A/ 3);

- otto posti di psicologo (carriera direttiva, ruolo speciale, gruppo regionale A/ 3);

- sette posti di logopedista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B);

- un posto di fisioterapista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B);

- un posto di ortottista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B).

Art. 2

Per la nomina ai posti di nuova istituzione, di cui al precedente articolo 1, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) sociologo: diploma di laurea in sociologia o altro diploma di laurea con indirizzo sociologico o con specializzazione in sociologia;

2) psicologo: diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea con indirizzo psicologico o con specializzazione in psicologia o psicopedagogia;

3) logopedista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di audiometria e di fonologopedia;

4) fisioterapista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di terapista della riabilitazione;

5) ortottista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di ortottista.

Art. 3

A richiesta dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato anche per il servizio socio - psico - pedagogico della scuola materna e dell'obbligo, sulla base di intese concordate con l'Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale.

Art. 4

Il termine previsto al quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 162.000.000, graverà sul capitolo 7400 della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a Lire 60.000.000 mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (punto n. 9 dell'elenco allegato E della legge di bilancio);

b) quanto a Lire 50.000.000 mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (punto n. 10 dell'allegato E della legge di bilancio);

c) quanto a L. 52.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7875 della Parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1° gennaio 1980, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri gli oneri necessari sono iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 6

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 110.000.000

Cap. 7875 - Spese per interventi nel settore dell'igiene e della sicurezza sociale (DPR 11 febbraio 1961, n. 264; DPR 22 dicembre 1967, n. 1518 e DPR 11 febbraio 1961, n. 249) L. 52.000.000

Totale L. 162.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7400 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 162.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.