Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(B.U. del 28 febbraio 2012, n. 10)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. (1)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 37/2009)

1. (2)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 37/2009)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente: "Il Comandante regionale dei vigili del fuoco:".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 37/2009)

1. (3)

2. (4)

Art. 5

(Modificazione all'articolo 28 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 37/2009, le parole: "agli articoli 40 e 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 37/2009, le parole: "servizi antincendi di altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 35 della l.r. 37/2009)

1. (5)

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 37/2009)

1. (6)

Art. 9

(Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Reclutamento del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 42 della l.r. 37/2009)

1. (7)

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 12

(Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 13

(Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 89 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 37/2009, le parole: "alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando regionale dei vigili del fuoco".

Art. 15

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "il Comandante regionale dei vigili del fuoco".

2. Le parole: "dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante regionale dei vigili del fuoco".

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 41 della l.r. 37/2009;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 37/2009.

Art. 17

(Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. (8)

Art. 18

(Disposizione transitoria)

1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, e al comma 2bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(5) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(6) Sostituisce l'articolo 40 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(7) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della L.R. 10 novembre 2009, n. 37.

(8) Inserisce il comma 2bis dell'art. 11 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.