Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(B.U. del 28 febbraio 2012, n. 10)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la società concessionaria.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 37/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 37/2009)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente: "Il Comandante regionale dei vigili del fuoco:".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 37/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è istituita, presso il Comando regionale dei vigili del fuoco, la Commissione tecnica regionale per la prevenzione degli incendi, composta:

a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente;

b) dal Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco;

c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 28 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 37/2009, le parole: "agli articoli 40 e 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 37/2009, le parole: "servizi antincendi di altri enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 35 della l.r. 37/2009)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

"d) gestire i servizi antincendi aeroportuali, qualora previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 37/2009)

1. L'articolo 40 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

(Strutture dirigenziali)

1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.

2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.

3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.

4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;

b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.".

Art. 9

(Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Reclutamento del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 42 della l.r. 37/2009)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario operativo o istruttore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il limite massimo di età è elevato ad anni trentotto, con esclusione di qualsiasi elevazione;".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 37/2009)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 37/2009, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 12

(Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni disciplinari per il personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 13

(Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009)

1. La rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009 è sostituita dalla seguente: "Cessazione dal servizio del personale professionista appartenente all'area operativa-tecnica".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 89 della l.r. 37/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 89 della l.r. 37/2009, le parole: "alla struttura regionale competente in materia di servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando regionale dei vigili del fuoco".

Art. 15

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "il Comandante regionale dei vigili del fuoco".

2. Le parole: "dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r. 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante regionale dei vigili del fuoco".

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 41 della l.r. 37/2009;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 37/2009.

Art. 17

(Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è inserito il seguente:

"2bis. Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente comma a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009, tali incarichi possono essere conferiti a personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, previo collocamento fuori ruolo, in comando o in altro analogo istituto previsto dall'ordinamento di appartenenza.".

Art. 18

(Disposizione transitoria)

1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 40 della l.r. 37/2009, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, e al comma 2bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.