Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 14 febbraio 2012, n. 8)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".

2. (1)

3. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.".

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996, dopo le parole: "comma 1bis," sono aggiunte le seguenti: "16bis, comma 2ter,".

5. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996, le parole: "di tre o più unità abitative" sono sostituite dalle seguenti: "di due o più unità abitative".

6. (5)

7. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 11/1996, le parole: "entro e non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre trenta giorni".

Art. 3

(Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. (6)

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "di fabbricati o porzioni di fabbricati" sono soppresse.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. (7)

2. (8)

3. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, le parole: "di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di singoli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno dei turisti, di cui all'articolo 4, comma 2; è altresì vietata la locazione degli stessi".

4. (9)

5. (10)

6. (11)

7. (12)

8. (13)

9. (14)

10. (15)

11. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 8/2002, le parole: "non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta giorni".

12. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, le parole: "commi 1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4".

13. (16)

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996;

b) il comma 5bis dell'articolo 2 della l.r. 8/2002;

c) il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione dell'atto di cui all'articolo 4, comma 2ter, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 6, della presente legge, i gestori dei complessi ricettivi all'aperto che intendono installare gli allestimenti mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, della l.r. 8/2002, inserito dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una relazione che illustri e motivi l'intervento. Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, decide motivatamente in merito al suo accoglimento, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e, nei casi in cui l'installazione ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Aggiunge la lettera bbis) al comma 4 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1984, n. 33.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 16bis della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(3) Aggiunge il comma 2bis dell'art. 16bis della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(4) Aggiunge il comma 2ter dell'art. 16bis della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(6) Modifica il comma 1 dell'art. 90bis della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(7) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(8) Sostituisce il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(10) Sostituisce il comma 2bis dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(11) Aggiunge il comma 2ter dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(12) Aggiunge il comma 2quater dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(13) Aggiunge il comma 2quinquies dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(14) Aggiunge il comma 2sexies dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(15) Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(16) Inserisce il comma 2bis dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.