Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 34 - Testo storico

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 34

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(B.U. del 17 gennaio 2012, n. 3)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per le attività di cui al comma 4, lettere b) e c)".

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 7bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale, concessa alle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.".

2. Il comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 8)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

"b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta da svolgere con la collaborazione di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19;".

2. Al comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci" sono aggiunte le seguenti: "di discipline alpine, di discipline nordiche".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, le parole: "per conto e" sono soppresse.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 11)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

"f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), o sia in possesso, nell'ambito del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della certificazione di livello base DELF A2. Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende comunque posseduto qualora l'interessato abbia conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c);".

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente:

"fbis) dimostrare di avere conoscenza della geografia e dell'ambiente montano della Valle d'Aosta, della normativa regionale in materia di turismo, della normativa concernente la professione di maestro di sci e della terminologia tecnica inerente all'insegnamento dello sci nelle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Tale requisito si intende comunque posseduto da coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica di cui all'articolo 8;".

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, le parole: "e, nei casi previsti, aver frequentato o impegnarsi a frequentare i corsi teorico-culturali prescritti agli articoli 7bis, comma 2, e 10, comma 4" sono soppresse.

4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, è aggiunta la seguente:

"hbis) essere in possesso della certificazione Eurosécurité e, limitatamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della certificazione Eurotest, per chi ha ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 15)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:

"1bis. Le lezioni fuori pista non possono raggruppare più di otto persone.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: "dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, con proprio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, le parole: "L'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione, con proprio decreto," sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione di cui all'articolo 19 è rilasciata".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente.

"1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali e all'AVMS che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione e nominato ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"1. L'AVMS è un ente non economico, dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente.".

2. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto dell'AVMS e le eventuali modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei fini istituzionali dell'AVMS è compresa la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Interventi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività dall'AVMS mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda di contributo è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;

b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

5. La Regione interviene, altresì, a favore delle scuole di sci di cui all'articolo 17 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle scuole di sci, nonché alla dotazione di strumentazione informatica, di strumenti didattici funzionali allo svolgimento dell'attività e di attrezzature mobili destinate al funzionamento dei campi scuola.

6. Le domande per i contributi di cui al comma 5 sono presentate alla struttura regionale competente dalle singole scuole di sci, previo parere favorevole dell'AVMS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.

7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 5.".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 31)

1. L'articolo 31 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:

a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000, con riferimento al comma 1 dell'articolo 28;

b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000, con riferimento al comma 5 dell'articolo 28.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;

2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;

3) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014;

2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 165.000 per l'anno 2012 e annui euro 172.000 per gli anni 2013 e 2014;

3) nell'UPB 1.3.1.13 per euro 27.000 per l'anno 2012 e annui euro 20.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 130.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 19

(Sostituzione dell'allegato A)

1. L'allegato A della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO A

(Articolo 19, comma 2, lettera a))

Requisiti numerici per le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007:

Portata oraria degli impianti della località

Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard

oltre 15.000

15

oltre 10.000 e fino a 15.000

10

oltre 6.000 e fino a 10.000

5

fino a 6.000

3

Lunghezza delle piste di sci di fondo

Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche

Oltre 6 km

5

Fino a 6 km

3

Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007:

Portata oraria degli impianti della località

Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard

oltre 15.000

30

oltre 10.000 e fino a 15.000

20

oltre 6.000 e fino a 10.000

10

fino a 6.000

5

Lunghezza delle piste di sci di fondo

Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche

Oltre 6 km

5

Fino a 6 km

3

.".

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. La lettera hbis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, come introdotta dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, non si applica a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane, o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del d.lgs. 206/2007, in data precedente al 28 ottobre 2009.

2. L'articolo 28, comma 4, della l.r. 44/1999, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, continua ad applicarsi alle domande di contributo già presentate dalle scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.