Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 34

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(B.U. del 17 gennaio 2012, n. 3)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per le attività di cui al comma 4, lettere b) e c)".

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 7bis)

1. (1)

2. Il comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 8)

1. (2)

2. Al comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci" sono aggiunte le seguenti: "di discipline alpine, di discipline nordiche".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, le parole: "per conto e" sono soppresse.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogato.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 11)

1. (3)

2. (4)

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, le parole: "e, nei casi previsti, aver frequentato o impegnarsi a frequentare i corsi teorico-culturali prescritti agli articoli 7bis, comma 2, e 10, comma 4" sono soppresse.

4. (5)

Art. 9

(Modificazione all'articolo 15)

1. (6)

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: "dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, con proprio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, le parole: "L'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione, con proprio decreto," sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione di cui all'articolo 19 è rilasciata".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Art. 14

(Modificazione all'articolo 24)

1. (7)

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 26)

1. (8)

2. (9)

Art. 16

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei fini istituzionali dell'AVMS è compresa la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.".

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. (10)

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 31)

1. (11)

Art. 19

(Sostituzione dell'allegato A)

1. (12)

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. La lettera hbis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, come introdotta dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, non si applica a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane, o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del d.lgs. 206/2007, in data precedente al 28 ottobre 2009.

2. L'articolo 28, comma 4, della l.r. 44/1999, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, continua ad applicarsi alle domande di contributo già presentate dalle scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7bis della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(2) Sostituisce la lettera b) del comma 4 dell'art.8 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(3) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art.11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(4) Inserisce la lettera fbis) del comma 1 dell'art.11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(5) Inserisce la lettera hbis) del comma 1 dell'art.11 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(6) Inserisce il comma 1bis) dell'art.15 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(8) Sostituisce il comma 1 dell'art. 26 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(9) Sostituisce il comma 4 dell'art. 26 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(10) Sostituisce l'articolo 28 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(11) Sostituisce l'articolo 31 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(12) Sostituisce l'allegato A della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.