Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 31

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2012/2014.

(B.U. del 30 dicembre 2011, n. 54)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2012/2014

Art. 2 - Quadro generale riassuntivo

Art. 3 - Ammontare presunto dei residui attivi e passivi

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard

Art. 6 - Accensione di prestiti

Art. 7 - Istituzione di nuove unità previsionali di base

Art. 8 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

Art. 9 - Allegati al bilancio di previsione

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione per il triennio 2012/2014)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.607.000.000 per l'anno 2012, euro 1.594.000.000 per l'anno 2013 ed euro 1.585.000.000 per l'anno 2014.

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3

(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2011, è determinato in euro 820.000.000 per i residui attivi ed in euro 960.000.000 per i residui passivi.

Art. 4

(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2012 è fissato in euro 1.550.000.000.

Art. 5

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di annui euro 100.000 per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, iscritta nell'UPB 1.7.3.20 (Contributi per investimenti per i beni culturali) dello stato di previsione delle spese, è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili:

1) anno 2012 euro 25.000;

2) anno 2013 euro 25.000;

3) anno 2014 euro 25.000;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:

1) anno 2012 euro 50.000;

2) anno 2013 euro 50.000;

3) anno 2014 euro 50.000;

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:

1) anno 2012 euro 25.000;

2) anno 2013 euro 25.000;

3) anno 2014 euro 25.000.

Art. 6

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese per investimento la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2012, uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 70.000.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di tre punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 2.750.000 per l'anno 2012, euro 6.950.000 per l'anno 2013 ed euro 9.500.000 per l'anno 2014, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quote capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 e nelle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 7

(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 8

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

Art. 9

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2/A: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);

d) Allegato n. 2/B: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di investimento della finanza locale;

e) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

f) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.