Legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 22

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 26/2001, è inserito il seguente:

"1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 5)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 26/2001, la parola: "sussista" è sostituita dalla seguente: "sopravvenga".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 26/2001, le parole: "all'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "al giorno antecedente l'insediamento".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 8)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 26/2001 è sostituita dalla seguente:

"c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 26/2001, le parole: "dal vice-presidente" sono sostituite dalle seguenti: "da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 26/2001, le parole: "col voto di quattro quinti dei suoi componenti" sono sostituite dalle seguenti: "con voto unanime".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 26/2001, le parole: "la maggioranza di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "voto unanime".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2001, è aggiunto il seguente:

"3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;".

2. Dopo il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001, è inserito il seguente:

"6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);".

3. Al numero 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001, dopo la parola: "sviluppare" sono inserite le seguenti: "la conoscenza,".

4. Il numero 11) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;".

5. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);".

6. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 26/2001, le parole: "Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41" sono sostituite dalla seguente: "ARPA".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 13)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 26/2001, prima delle parole: "Ogni anno" sono introdotte le seguenti: "Entro il 30 settembre di".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 26/2001, le parole: "regionale e assegnate al" sono sostituite dalla seguente: "del".

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.".

Art. 14

(Disposizione transitoria)

1. La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della l.r. 26/2001, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 15

(Abrogazione)

1. La lettera abis) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 26/2001 è abrogata a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.