Legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 22

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. (1)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. (2)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 5)

1. (3)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 6)

1. (4)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 8)

1. (5)

2. (6)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (7)

2. (8)

Art. 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. (9)

Art. 8

(Modificazione all'articolo 11)

1. (10)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 12)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

4. (14)

5. (15)

6. (16)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 13)

1. (17)

Art. 11

(Modificazione all'articolo 14)

1. (18)

Art. 12

(Modificazione all'articolo 15)

1. (19)

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 22)

1. (20)

2. (21)

Art. 14

(Disposizione transitoria) (22)

Art. 15

(Abrogazione) (23)

______________________

(1) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(2) Inserisce il comma 1bis nell'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(3) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(4) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(5) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(6) Modifica il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(7) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(8) Modifica il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(9) Aggiunge il comma 3bis all'art. 10 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(11) Sostituisce il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(12) Inserisce il numero 6bis) nella lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(13) Modifica il numero 8) della lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(14) Sostituisce il numero 11) della lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(15) Sostituisce il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(16) Modifica il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(17) Sostituisce il comma 4 dell'art. 13 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(18) Modifica il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(19) Sostituisce il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(20) Modifica il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(21) Sostituisce il comma 4 dell'art. 22 della L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

(22) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 marzo 2012, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:

"(Disposizione transitoria)

1. La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della l.r. 26/2001, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.".

(23) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 marzo 2012, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 15 recitava:

"(Abrogazione)

1. La lettera abis) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 26/2001 è abrogata a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".