Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19

Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2001, N. 17

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito il seguente:

"Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2ter)

1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 17/2001, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;"

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1bis".

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", accertata con le modalità di cui all'articolo 5".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001, le parole: "su atti della" sono sostituite dalle seguenti: "sulla".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001 è inserito il seguente:

"1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.".

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 17/2001, dopo le parole: "o incompatibilità," sono inserite le seguenti: "d'ufficio o".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001, dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dalla data dell'elezione,".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001, le parole: "dopo il rinnovo" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data dell'elezione".

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 17/2001, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 10bis)

1. Alla fine del capo I della l.r. 17/2001, dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Aspettativa e regime contributivo)

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2001, le parole: "e concessionari" sono sostituite dalle seguenti: ", concessionari e gestori".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2001, è inserito il seguente:

"1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 17)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 17/2001, la parola: "proposta" è sostituita dalla seguente: "richiesta".

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Abrogazione)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/2001 è abrogata.

Art. 14

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, e dell'articolo 12 della presente legge, valutati, rispettivamente, in annui euro 31.000 e in euro 152.000, gravano e trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale.

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 2010, N. 22

Art. 15

(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l. 300/1970" e le parole: "e di previdenza secondo la normativa vigente" sono soppresse.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.