Legge regionale 1° agosto 2011, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 20

Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 40bis)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

"Art. 40bis

(Trasferimento di beni immobili)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 40, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare i beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione a destinazione sanitaria e socio-sanitaria da trasferire in proprietà all'Azienda USL, anche in più soluzioni.

2. I beni di cui al comma 1, con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi, sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ai fini contabili, il valore dei beni trasferiti è quello risultante dal conto del patrimonio della Regione.

3. L'Azienda USL, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse diretto e indiretto della collettività ed è tenuta a favorire la massima valorizzazione funzionale del medesimo. L'Azienda USL può alienare il patrimonio immobiliare acquisito ai sensi del comma 1, previa autorizzazione della Giunta regionale.

4. Gli interventi sui beni di cui al comma 1, programmati o in corso alla data del trasferimento, sono conclusi dalla Regione o per il suo tramite.

5. Ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), gli atti di trasferimento di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali e costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.".

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. I beni immobili con destinazione sanitaria e socio-sanitaria, e relative pertinenze, la cui acquisizione al patrimonio immobiliare disponibile della Regione sia prevista da accordi di programma già sottoscritti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti dall'ente pubblico proprietario direttamente all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, rilevando ai fini contabili il valore del bene trasferito iscritto al conto del patrimonio dell'ente cedente.

2. Ai beni trasferiti ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 40bis, commi 3 e 5, della l.r. 5/2000, introdotto dall'articolo 1.