Legge regionale 1° agosto 2011, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 1° agosto 2011, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

(B.U. del 16 agosto 2011, n. 34)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d), dbis), e), con esclusione di quelli industriali, f), g), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'articolo 90bis, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed i) della medesima legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG).".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 1bis)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/2009, come modificato dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1bis

(Destinazioni d'uso)

1. Fatta salva la disciplina di cui all'articolo 74 della l.r. 11/1998, il volume incrementato ai sensi della presente legge ha la stessa destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. E' consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

3. In deroga all'articolo 74, comma 4, della l.r. 11/1998, sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d'uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata nell'ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.

4. I mutamenti di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998, o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.".

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2009, le parole: "nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG," sono soppresse.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio)

"1. Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e all'articolo 61, comma 1, lettera i), della l.r. 11/1998, nonché quelli di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia o altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "parzialmente abusive," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,".

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, dopo le parole: "denuncia di inizio dell'attività" sono aggiunte le seguenti: ", la concessione edilizia".

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'articolo 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e dbis) della stessa l.r. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"4bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della l.r. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 24/2009 è sostituito dal seguente:

"1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della verifica prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 è inserita la seguente:

"abis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4;".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2009 è aggiunta la seguente:

"dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4.".

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, fino al raggiungimento del 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.