Legge regionale 11 agosto 1976, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1976, n. 36

Ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).

Art. 1

Il servizio di protocollo, spedizione ed archivio è retto dall'Archivista capo, il quale dipende direttamente dal Segretario generale. Esso si distingue in:

1) ufficio protocollo e spedizione;

2) archivi correnti di settore;

3) archivio di deposito.

All'archivio di deposito è preposto un segretario.

Agli archivi correnti di settore e all'ufficio protocollo e spedizione sono preposti dei coadiutori.

Art. 2

L'Ufficio protocollo e spedizione cura il ritiro, l'apertura e la protocollazione della corrispondenza in arrivo, nonché la protocollazione e la spedizione della corrispondenza in partenza.

La corrispondenza in arrivo è distribuita agli archivi dei settori di cui all'articolo seguente; il regolamento indica in quali forme, per ragioni di urgenza, degli atti in arrivo deve essere data immediata comunicazione al responsabile del settore, garantendo che la corrispondenza personale e riservata sia rimessa ai rispettivi destinatari.

Alle spese per la spedizione della corrispondenza viene provveduto con fondi somministrati a mezzo dell'ufficio economato a titolo di anticipazione.

Art. 3

E' istituito un archivio corrente per ciascuno dei seguenti settori:

- Consiglio regionale;

- Presidenza della Giunta regionale;

- Segreteria generale;

- Ufficio personale;

- ogni Assessorato.

L'Archivio corrente di settore provvede alla classificazione e alla rubricazione e conservazione degli atti relativi ad affari in corso di trattazione e degli affari esauriti fino a che sia compiuto un decennio dal loro esaurimento, all'inoltro all'ufficio protocollo e spedizione degli atti da spedire e ad ogni altro compito che sia ad esso attribuito dal regolamento, il quale disciplina altresì le operazioni di scarto, da effettuare una volta all'anno, ed il versamento degli atti all'archivio di deposito.

Non è consentita l'istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati nel presente articolo(1).

Art. 4

L'archivio di deposito provvede alla classificazione e conservazione degli atti ad esso trasferiti in relazione a quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente.

Il regolamento può stabilire in quali casi, compatibilmente con le norme emanate dallo Stato, gli atti originali possano essere sostituiti da "microfilm" o da altre forme di riproduzione.

Art. 5

I coadiutori preposti agli archivi correnti di settore dipendono direttamente dal dirigente che presiede ai relativi servizi: essi sono sottoposti alla vigilanza dell'Archivista capo che è tenuto a verificare l'andamento del servizio ed a riferirne allo stesso dirigente ed al Segretario generale.

Le note di qualifica sono attribuite in base all'ordinamento generale del personale e, limitatamente agli archivi di settore, dal dirigente che presiede ai relativi servizi, sentito l'Archivista capo.

Per l'Archivista capo la relazione è redatta dal Segretario generale.

Art. 6

Le tabelle di classificazione degli atti di archivio, suddivise in serie, categorie e fascicoli nonché le rubriche indice alfabetica e sistematica del protocollo generale, sono compilate dal coadiutore responsabile di ciascun archivio corrente, di concerto con il Dirigente del rispettivo settore e sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Archivista capo.

Art. 7

La sezione separata degli atti relativi ad affari esauriti da oltre quarant'anni fa parte dell'Archivio storico regionale.

Art. 8

Apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, detta le norme di esecuzione.

Art. 9

Sono soppressi i posti di organico, previsti dalle leggi regionali 7 marzo 1973, n. 6, allegato A, e 18 aprile 1975, n. 11, allegato A, relativi al personale addetto all'archivio generale e agli uffici di archivio e copia e riportati nella tabella allegato A alla presente legge.

Art. 10

Sono istituiti i posti di organico del personale addetto al servizio di archivio, protocollo e spedizione quali risultano nella tabella allegato B alla presente legge.

Art. 11

La tabella allegato A alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e successive integrazioni è soppressa e sostituita dalla tabella allegato C alla presente legge.

Art. 12

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 40.500.000, graverà sui sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per gli anni successivi.

Alla parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 40.500.000

Variazioni in aumento:

Cap. 53 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato delle finanze L. 9.000.000

Cap. 293 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura L. 4.500.000

Cap. 462 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 4.500.000

Cap. 495 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 9.000.000

Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 4.500.000

Cap. 676 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Assessorato L. 9.000.000

Allegati.

(Omissis) (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Il comma terzo dell'articolo 3 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1983, n. 19:

" Non è consentita l'istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati nel presente articolo, se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo ".

Nella formulazione originaria, il testo del terzo comma dell'articolo 3 recitava:

"Non è consentita la istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati dal presente articolo.".

(2) Allegati abrogati dall'art. 65 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.