Legge regionale 8 novembre 1974, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 08 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Modificazioni all’articolo 182 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. UNICO

All’articolo 182 delle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

" Al Medico ed al Veterinario regionali è devoluta una quota dei compensi spettanti alla Regione per il rilascio di certificati relativi ad accertamenti sanitari da essi eseguiti nell’esclusivo interesse di privati: per quanto riguarda la tariffa, la quota da devolvere ai beneficiari e le limitazioni relative si osservano le norme e le disposizioni applicabili all’Ufficiale sanitario ed al Veterinario del Comune di Aosta ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.