Legge regionale 5 giugno 1979, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 05 06 1979

Bollettino ufficiale 6 6 1979 n. 6

Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.

Art. UNICO

Quando la cessazione dal servizio di un dipendente regionale, alla data prestabilita in applicazione dell’articolo 1 del Decreto - Legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, determini gravi difficoltà nel funzionamento di un importante settore di attività regionale, può disporsi, in via eccezionale, la proroga del collocamento a riposo, con il consenso dello interessato, per il periodo necessario al superamento di tali difficoltà e per il tempo che manca al compimento del 65° anno di età, e comunque non oltre il primo gennaio 1980.

Il provvedimento di proroga non comporta, nei confronti degli altri dipendenti, alcuna variazione delle date di collocamento a riposo, per essi prestabilite in applicazione del suddetto articolo, nè, nei confronti di coloro che sono collocati a riposo alla fine del servizio, la perdita dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni; il beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 3 della medesima legge è ridotto nella misura in cui viene prorogata la data di collocamento a riposo rispetto a quella fissata ai sensi del citato Decreto - Legge n. 261/ 74.

Il numero dei dipendenti mantenuti in servizio ai sensi del primo comma non può essere superiore a tre.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.