Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3

Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

(B.U. 15 marzo 2011, n. 11)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Consiglio regionale

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio regionale

Art. 3 - Organi interni del Consiglio regionale

Art. 3bis - Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali

Art. 4 - Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale

CAPO II

AUTONOMIA CONTABILE

Art. 5 - Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale

Art. 6 - Tesoreria

Art. 7 - Patrimonio in uso al Consiglio regionale

Art. 8 - Attività negoziale

CAPO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9 - Principi fondamentali di organizzazione

Art. 10 - Ufficio di presidenza

Art. 11 - Strutture organizzative dirigenziali

Art. 12 - Segreteria del Presidente del Consiglio

Art. 13 - Ufficio stampa

Art. 14 - Incarichi di diretta collaborazione

Art. 15 - Sistema di misurazione e valutazione della performance

CAPO IV

PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16 - Personale del Consiglio regionale

Art. 17 - Dotazione organica e assegnazione del personale

Art. 18 - Reclutamento del personale

Art. 19 - Mobilità del personale

CAPO V

RELAZIONI SINDACALI

Art. 20 - Relazioni sindacali

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Rinvio

Art. 22 - Abrogazioni

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2011-2013

Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispone di piena autonomia funzionale, organizzativa, contabile e di uso del patrimonio assegnato che esercita, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale, attraverso la presente legge, il proprio regolamento interno, gli atti di organizzazione e i regolamenti adottati dall'Ufficio di presidenza.

2. L'autonomia del Consiglio regionale costituisce il presupposto essenziale per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle:

a) di rappresentanza della comunità valdostana;

b) di normazione;

c) di indirizzo politico, controllo e valutazione dei risultati delle politiche regionali;

d) di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività del Consiglio regionale;

e) di informazione e comunicazione istituzionale;

f) di sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche di particolare rilievo istituzionale, culturale e sociale;

g) di diffusione della conoscenza sulla storia, sulle istituzioni e sul particolarismo regionali;

gbis) della promozione delle iniziative e delle manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico. anche attraverso la concessione di patrocini gratuiti e di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati. (1)

2bis. L'Ufficio di presidenza definisce con apposita deliberazione le modalità per la richiesta e i criteri per la concessione dei patrocini gratuiti e delle compartecipazioni economiche di cui al comma 2, lettera gbis), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. (2)

Art. 2

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Spetta al Consiglio regionale l'esercizio delle funzioni normative di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle leggi, fermo restando quanto disposto dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 3

(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:

a) il Presidente del Consiglio;

b) l'Ufficio di presidenza;

c) la Conferenza dei Capigruppo;

d) le Commissioni consiliari.

2. Gli organi interni del Consiglio regionale esercitano le attribuzioni stabilite dal regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

3. Gli atti adottati dal Consiglio regionale e dai suoi organi interni concernenti l'organizzazione amministrativa, la gestione del personale, nonché l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività consiliari, costituiscono esercizio del potere di autoorganizzazione del Consiglio regionale.

Art. 3bis

(Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali) (3)

1. La funzione consiliare di controllo sull'attuazione e valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è esercitata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, composto da sei Consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio palese, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, di un apposito ufficio interno di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.

3. Il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato, nonché gli strumenti per l'esercizio della funzione di controllo e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:

a) il Difensore civico;

b) la Consulta regionale per le pari opportunità;

c) il Co.Re.Com.

2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

CAPO II

AUTONOMIA CONTABILE

Art. 5

(Bilancio e rendiconto del Consiglio regionale)

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è esercitata nel rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia e sulla base della disciplina prevista con il regolamento di contabilità approvato dall'Ufficio di presidenza.

2. L'ammontare dello stanziamento di cui all'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è quantificato dall'Ufficio di presidenza e comunicato alla Giunta regionale ai fini dell'iscrizione nel disegno di legge di bilancio della Regione, in modo tale da garantire la completa autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale, dei propri organi interni e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale, di cui all'articolo 4.

3. Al fine della quantificazione di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza stabilisce le misure da porre in essere per concorrere agli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

4. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno dal Consiglio regionale, sulla base del progetto deliberato dall'Ufficio di presidenza.

5. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede quella del bilancio di previsione della Regione, in modo che quest'ultimo riporti le previsioni fissate nel bilancio del Consiglio e il relativo ammontare.

6. I risultati della gestione contabile annuale del Consiglio regionale sono riportati nel rendiconto, approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Art. 6

(Tesoreria)

1. Il Consiglio regionale dispone di un proprio servizio di tesoreria che è affidato e gestito conformemente a quanto previsto dal proprio regolamento di contabilità.

Art. 7

(Patrimonio in uso al Consiglio regionale)

1. Per garantire l'esercizio delle proprie funzioni, al Consiglio regionale è assegnato in uso un patrimonio immobiliare che gestisce autonomamente.

2. I beni immobili regionali attribuiti in uso al Consiglio regionale sono individuati sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale, che definiscono altresì le modalità di gestione del patrimonio stesso.

3. L'Ufficio di presidenza provvede alla destinazione dei locali e degli altri beni immobili necessari all'espletamento delle attività del Consiglio regionale, dei propri organi e degli organismi autonomi di cui all'articolo 4.

Art. 8

(Attività negoziale)

1. L'Ufficio di presidenza provvede autonomamente all'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, sia in forma diretta che mediante affidamento a terzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio di presidenza può avvalersi anche degli uffici della Giunta regionale sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale.

3. Per la gestione dei sistemi informativi propri e degli organismi di cui all'articolo 4 e per l'acquisizione di beni e servizi, l'Ufficio di presidenza può avvalersi direttamente delle società di capitali appositamente costituite dall'Amministrazione regionale.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9

(Principi fondamentali di organizzazione)

1. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie autonome competenze funzionali, organizzative e contabili ispirandosi al modello delle assemblee parlamentari e sulla base dei seguenti principi:

a) distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa;

b) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;

c) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;

d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;

e) valorizzazione delle risorse umane e professionali, promozione delle competenze e della formazione;

f) garanzia di pari opportunità per le lavoratrici ed i lavoratori;

g) trasparenza, efficacia ed economicità della gestione;

h) semplificazione amministrativa e flessibilità organizzativa.

2. L'Ufficio di presidenza definisce la propria struttura organizzativa anche al fine di assicurare il conseguimento dei seguenti risultati:

a) la qualità della produzione normativa, con particolare riferimento all'adozione di metodologie e tecniche finalizzate a garantire l'efficacia e la fattibilità delle leggi;

b) il controllo sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti e la valutazione delle politiche regionali;

c) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio, interna ed esterna, anche attraverso l'impiego e lo sviluppo di sistemi informatici e telematici;

d) l'attivazione di percorsi formativi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse umane e professionali;

e) la promozione dei rapporti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'area francofona;

f) il controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta dalla struttura organizzativa, anche attraverso un apposito sistema di misurazione e valutazione della performance.

Art. 10

(Ufficio di presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza esercitano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio le attribuzioni che le leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale attribuiscono, rispettivamente, alla Giunta regionale e al suo Presidente.

3. L'Ufficio di presidenza sovraintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative dirigenziali preordinate all'esercizio delle funzioni del Consiglio.

4. In particolare, sono di competenza dell'Ufficio di presidenza le seguenti attribuzioni:

a) definizione delle competenze dell'Ufficio di presidenza e della dirigenza, sulla base del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di direzione amministrativa di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale);

b) determinazione dell'articolazione, della graduazione e delle funzioni delle strutture organizzative dirigenziali;

c) programmazione del fabbisogno di personale della dotazione organica del Consiglio regionale ai fini della definizione, con la legge finanziaria, della dotazione organica stessa;

d) assegnazione del personale alle singole strutture organizzative dirigenziali;

e) conferimento degli incarichi dirigenziali di Segretario generale e di secondo livello;

f) definizione delle modalità per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio regionale;

g) definizione di specifiche modalità per la misurazione e la valutazione della performance;

h) coinvolgimento nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 20;

i) nomine e designazioni, d'intesa con la Giunta regionale, in comitati, commissioni ed organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale.

Art. 11

(Strutture organizzative dirigenziali)

1. Le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee e sono costituite da:

a) la Segreteria generale;

b) le strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, istituisce le strutture organizzative dirigenziali, definendone contestualmente l'articolazione, la graduazione, le competenze, le interrelazioni, le risorse e le responsabilità.

3. Le strutture organizzative dirigenziali esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione e possono articolarsi in uffici, individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

4. Gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'Amministrazione regionale sono determinati, per il Consiglio regionale, nel numero massimo di due.

Art. 12

(Segreteria del Presidente del Consiglio)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea. (4)

2. Il segretario particolare è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. L'incarico è conferito a tempo determinato e ha durata comunque non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio. I requisiti soggettivi, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del segretario particolare del Presidente del Consiglio sono disciplinati dall'articolo 12 della l.r. 22/2010.

3. Al termine dell'assegnazione presso la segreteria del Presidente, il personale appartenente alle categorie è ricollocato presso la struttura di provenienza; sono fatti salvi eventuali trasferimenti nel frattempo intervenuti in applicazione delle disposizioni che disciplinano la mobilità interna. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnato alla segreteria del Presidente del Consiglio può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.

Art. 13

(Ufficio stampa)

1. Il Consiglio regionale, al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'informazione ed alla partecipazione, cura l'attività di comunicazione attraverso l'Ufficio stampa, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

2. L'attività dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

a) cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi interni del Consiglio regionale e degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale;

c) promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;

d) promozione dell'immagine del Consiglio regionale;

e) redazione di servizi on-line.

3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione o di collaboratori addetti stampa non superiore a due. (5)

4. Gli incarichi al Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. Per le modalità di reclutamento, gli ulteriori requisiti soggettivi e professionali del Capo e Vice Capo Ufficio stampa e degli addetti o collaboratori addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, e lo stato giuridico, nonché per le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa, valgono le disposizioni applicabili ai dipendenti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale. (6)

Art. 14

(Incarichi di diretta collaborazione)

1. Il Presidente del Consiglio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a due, nominati sulla base di un rapporto fiduciario.

2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dall'Ufficio di presidenza. Gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente del Consiglio.

Art. 15

(Sistema di misurazione e valutazione della performance)

1. L'Ufficio di presidenza, in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità della gestione di cui all'articolo 9, al fine di promuovere l'efficienza dell'impiego delle risorse e la valorizzazione delle competenze del personale, garantisce l'introduzione di un idoneo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è definito dall'Ufficio di presidenza, in conformità alle disposizioni previste dal capo IV della l.r. 22/2010.

CAPO IV

PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

Art. 16

(Personale del Consiglio regionale)

1. Il personale del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per l'esercizio delle funzioni istituzionali che sono svolte attraverso l'impiego delle specifiche competenze richieste.

2. Fermi restando l'unicità del ruolo regionale, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, i dipendenti del Consiglio regionale sono inquadrati in un apposito organico.

3. Il personale dirigente del Consiglio regionale appartiene alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

4. Per la gestione amministrativa del personale e dei relativi istituti, ivi compresa la gestione dei procedimenti disciplinari, il Consiglio regionale si avvale dei competenti uffici della Giunta regionale.

Art. 17

(Dotazione organica e assegnazione del personale)

1. Il personale del Consiglio regionale è posto alle dipendenze del Consiglio che esercita tale attribuzione attraverso l'Ufficio di presidenza.

2. L'Ufficio di presidenza, nel rispetto dei principi di organizzazione di cui all'articolo 9, definisce la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale.

3. In conformità alle determinazioni di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative dirigenziali, dispone l'assegnazione del personale alle strutture medesime, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente.

4. L'Ufficio di presidenza, in relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell'organizzazione e nel rispetto delle procedure previste ai commi 2 e 3, determina le conseguenti modifiche alla dotazione organica delle strutture organizzative dirigenziali e la relativa assegnazione del personale.

Art. 18

(Reclutamento del personale)

1. I concorsi per l'accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale sono indetti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

2. Per la copertura dei posti della dotazione organica del Consiglio regionale, sono banditi appositi concorsi, fatta salva la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi per la copertura dei posti dell'organico della Giunta regionale. Analoga facoltà di utilizzo delle graduatorie dei concorsi indetti dall'Ufficio di presidenza è data alla Giunta regionale per la copertura dei posti del proprio organico.

Art. 19

(Mobilità del personale)

1. Tra gli organici del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di presidenza.

2. La mobilità del personale tra le strutture organizzative dirigenziali del Consiglio regionale è disposta dall'Ufficio di presidenza.

CAPO V

RELAZIONI SINDACALI

Art. 20

(Relazioni sindacali)

1. L'Ufficio di presidenza partecipa al sistema delle relazioni sindacali disciplinato dal Titolo III della l.r. 22/2010.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48 della l.r. 22/2010 è integrato da un rappresentante del Consiglio regionale, individuato dall'Ufficio di presidenza.

3. La delegazione trattante di parte pubblica è integrata da un dirigente appartenente all'organico del Consiglio regionale quando sussistano specifiche esigenze legate all'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale e all'inquadramento del personale del Consiglio regionale in un apposito organico.

4. Le decisioni risultanti dagli esiti delle relazioni sindacali sono adottate dall'Ufficio di presidenza con atto distinto da quello della Giunta regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano la l.r. 22/2010, nonché le disposizioni normative e contrattuali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale del comparto unico regionale.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale);

b) il regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale);

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 58 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2011-2013

Art. 23

(Riduzione dei costi di funzionamento)

1. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Ufficio di presidenza, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determina con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dall'Ufficio di presidenza anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. 78/2010.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Il trasferimento a carico del bilancio della Regione a favore del bilancio del Consiglio è ridotto di euro 864.000 per l'anno 2011 e di euro 555.760 per gli anni 2012 e 2013.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 38 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

(2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

(3) Articolo inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(4) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 27 aprile 2021, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale.".

(5) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 27 aprile 2021, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due. Gli ulteriori requisiti soggettivi degli addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico e giuridico dei medesimi, nonché le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa sono disciplinati dall'articolo 15 della l.r. 22/2010.".

(6) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 27 aprile 2021, n. 8.

Il comma 4 dell'articolo 13 era già stato modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2, nel modo seguente:

"4. Gli incarichi al personale addetto all'Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento."

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 13 così recitava:

"4. Gli incarichi al personale addetto all'Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo.".