Legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1976, n. 34

Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).

Art. 1

(1)

1. Le attribuzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

Art. 2

Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, istituito con legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, ha competenza sulle acque pubbliche della Valle d'Aosta per le materie di cui all'articolo 3 della presente legge.

Ai fini della protezione, della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonché della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della Regione Autonoma Valle d'Aosta, fatti salvi gli antichi diritti, sono rese libere da qualsiasi altro vincolo o diritto, comunque denominato, riferentesi al patrimonio ittico, spettante a qualsiasi titolo allo Stato od a privati, società, consorzi a diversa ragione sociale, istituzioni, enti, comprese le riserve di pesca che non siano istituite dal Consorzio e dallo stesso gestite, salvo particolari deroghe dell'Amministrazione regionale e sentito il parere del Consorzio regionale pesca.

2bis. Le concessioni per l'istituzione di riserve di pesca sono rilasciate dalla Giunta regionale e sono soggette al pagamento annuale di un canone alla Regione e di un contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca. I criteri per il rilascio delle concessioni di diritto esclusivo di pesca e gli importi del canone regionale e del contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca sono determinati con deliberazione della Giunta regionale. (1a)

Per quanto riguarda le attuali concessioni, esse si intendono valide sino alla scadenza delle stesse.

I provvedimenti in materia di pesca, o quelli comunque afferenti i fini del Consorzio, sono emanati dall'Amministrazione regionale, sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

4bis. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale competente, sentito il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, approva il calendario ittico; tale calendario indica:

a) le specie pescabili e le relative modalità di prelievo;

b) i periodi, le giornate e gli orari di pesca;

c) le zone in cui è vietata la pesca e quelle in cui vige un regime particolare di pesca;

d) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività alieutica. (1b)

Art. 3

(2)

1. L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:

1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;

2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittico di Morgex e di La Salle in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;

3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;

4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero;

c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;

d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;

e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone alla struttura regionale competente per eventuali interventi in materia;

f) promuovere l'effettuazione da parte delle strutture competenti di periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso d'inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;

g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, con qualifica di guardie ittiche, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;

i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;

l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera in collaborazione con gli organi turistici della Regione;

m) svolgere attività didattico-divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;

n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;

o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;

p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse dell'ittica e della pesca.

Art. 3bis

(2a)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla gestione alieutica determinati dalla derivazione idrica, una somma annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua è corrisposta dai concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le medesime finalità e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1° gennaio 2020.

Art. 4

(3)

1. Costituiscono il Consorzio:

a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti nella regione, che abbiano versato la quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del comune di residenza;

b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;

c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti nella regione. Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 5

La quota annua di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, è stabilita all'inizio di ogni anno dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche la percentuale spettante alle sezioni per lo svolgimento della loro attività.

Il versamento della quota associativa viene fatto secondo le modalità fissate dal Comitato esecutivo.

Art. 6

(4)

1. Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi di associazioni, enti, società ed imprese;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;

f) dai proventi delle tasse di concessione per il rilascio delle licenze di pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30(Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta);

fbis) dai proventi degli oneri imposti ai sensi dell'articolo 3bis. (4a)

fter) dai proventi dei contributi ittiogenici di cui all'articolo 2bis. (4b)

Art. 7

Sono organi del Consorzio:

- il Consiglio di amministrazione;

- il Presidente;

- il Comitato esecutivo;

- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

(5)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri così nominati:

a) otto rappresentanti dei pescatori designati dagli stessi, come indicato dall'art. 23, nel numero di un rappresentante per ogni Comunità montana;

b) cinque rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di gestione del patrimonio ittico, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente al Corpo forestale valdostano e uno all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

4. I membri del consiglio possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati, con mozione di sfiducia presentata dai due terzi dei componenti l'assemblea dei pescatori delle singole Comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.

6. Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati.

Art. 9

(6)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte all'anno, per deliberare sulle materie di cui all'art. 10. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui sono indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 10

(7)

1. Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui all'art. 20:

a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;

b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;

c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;

e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all'art. 14, comma 1, lett. c);

f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;

g) predispone il regolamento per il funzionamento delle sezioni e le eventuali modificazioni.

2.

Art. 11

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente. (7a)

La Presidenza e la Vice Presidenza sono attribuite ai componenti il Consiglio di amministrazione eletti a norma dell'articolo 23 della presente legge.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il Comitato esecutivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed un componente del Consiglio nominato per elezione tra i designati dalla Giunta regionale. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente. (7b)

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso provvede a quanto occorre per il normale funzionamento del Consorzio, salve le prestazioni riservate al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14

(8)

1. Il comitato esecutivo:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal consiglio stesso;

b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale, diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 1, lett. f);

c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di euro 20.000. Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza; (8a)

d) applica tutte le sanzioni previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violato norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico.

Art. 15

(Funzioni di segretario del Consorzio) (8b)

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono assolte da personale dipendente del Consorzio stesso. Compete al segretario redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e ogni altro documento inerente all'attività e alle pertinenze di detti organi.

Art. 16

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente nominato dal Consiglio regionale, e due nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i membri possono essere riconfermati.

I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Essi possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, redigendo regolare verbale.

Art. 17

Indennità e compensi:

- al Presidente del Consorzio è dovuta un'indennità di carica;

- ai membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo ed ai revisori dei conti, è dovuto un gettone di presenza, ad eccezione del Presidente, ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

L'entità degli emolumenti è deliberata dal Consiglio di amministrazione (8c).

Art. 18

Per l'attuazione dei punti a, b, c, d, e, f, dell'articolo 3, può essere istituito, presso lo stabilimento ittiogenico regionale un centro studi e ricerche, in accordo con l'Amministrazione regionale.

Art. 19

I soci del Consorzio, di cui al punto a) dell'articolo 4, possono costituirsi in sezioni comunali o intercomunali ove raggiungano il numero di 50, purché limitrofe.

La documentazione per la costituzione delle sezioni deve essere sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione del Consorzio, che ne riscontra la regolarità.

In ciascun Comune non può costituirsi più di una sezione, né è possibile la costituzione di sezioni intercomunali nel caso in cui nel Comune esista già una sezione autonoma, salvo la facoltà della sezione comunale di sciogliersi onde costituire la sezione intercomunale, purché nell'ambito della stessa Comunità Montana di cui all'articolo 23.

Gli organi della sezione sono:

a) Assemblea dei soci;

b) il Comitato sezionale.

Art. 20

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della sezione, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. L'Assemblea:

a) approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dei fondi sezionali di cui all'articolo 5;

b) elegge i componenti del Comitato sezionale;

c) determina i criteri e gli indirizzi per conseguire i fini della sezione, nell'ambito dei compiti e delle finalità generali del Consorzio.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. In una delle due riunioni devono necessariamente essere approvati i bilanci consuntivo e preventivo relativi ai fondi sezionali.

Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta dei due terzi dei componenti del Comitato sezionale, o per la presentazione della mozione di sfiducia verso il Comitato sezionale presentata dal 50 percento più uno dei soci iscritti alla sezione, o su richiesta di un terzo dei soci della sezione per qualsiasi altro argomento.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Comitato sezionale mediante invito scritto, spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 21

L'Assemblea dei soci elegge con votazione diretta e segreta un Comitato sezionale che dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri rapportato al numero dei soci secondo la seguente proporzione:

sino a 200 soci n. 5 membri

da 201 soci a 500 n. 7 membri

da 501 soci a 900 n. 9 membri

oltre 901 soci n. 11 membri.

Per l'elezione dei membri dei Comitati sezionali viene costituito tra i soci un Comitato elettorale, che determina le modalità della votazione ed ogni altra norma necessaria a tal fine.

L'elezione avviene su presentazione di una o più liste, in ciascuna delle quali il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei candidati da eleggere.

Le liste devono essere depositate presso il Comitato elettorale almeno dieci giorni prima del giorno delle elezioni. Le liste presentate sono considerate definitive.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

Le preferenze devono essere assegnate solo a candidati di una stessa lista.

Nel caso di presentazione di più liste, risultano eletti con proporzionale diretta i candidati di ciascuna lista che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze viene eletto il candidato più anziano di età.

Le vacanze che vengano a verificarsi per qualsiasi causa nel corso del mandato vengono reintegrate con gli aventi diritto della stessa lista per il restante periodo del quadriennio, salvo nel caso di presentazione di una lista unica.

La decadenza del Comitato di sezione a seguito del voto di sfiducia dà luogo al rinnovo dello stesso con nuove elezioni solo per il restante periodo del quadriennio.

Le sezioni di nuova costituzione eleggono il Comitato di sezione solo per il restante periodo del quadriennio in cui restano in carica gli altri Comitati di sezione.

I membri del Comitato che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

Art. 22

(9)

1. Competono ai comitati sezionali:

a) l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'art. 5;

b) la formulazione di proposte da presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;

c) lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;

d) la promozione e l'attuazione di ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio.

Art. 23

(10)

1. Alla nomina degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), suddividendo il territorio della Regione in otto circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle Comunità montane.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del comitato di sezione.

3. Ogni circoscrizione di Comunità montana è tenuta a comunicare al consiglio di amministrazione del Consorzio, almeno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.

4. I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di Comunità montana devono riunire almeno due volte l'anno i comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dall'incarico.

5. Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'art. 24.

Art. 24

(11)

1. L'elezione diretta degli otto rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di Comunità montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.

2. Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.

3. Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

4. Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti leggi sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che, ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determinano la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.

5. La sostituzione dei consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanna o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza.

Art. 25

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 26

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, concernente l'istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.

ARTICOLO 27. Norma transitoria.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio regionale, in carica per effetto della legge 10 maggio 1952, n. 2, deve provvedere entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore della presente legge a:

a) verificare la costituzione delle sezioni che si costituiscono a norma della presente legge. Le sezioni fino alla data delle elezioni del Comitato sezionale sono rette da un Comitato provvisorio;

b) indire le elezioni, nessuna esclusa, previste dalla presente legge.

Art. 28

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.".

(1a) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 36 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(1b) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:

1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittiogenici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;

2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittiogenico di Morgex in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;

3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;

4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero, sulle quali esercita la sorveglianza;

c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;

d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella Regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;

e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone all'autorità regionale competente per eventuali interventi in materia;

f) provvedere in collaborazione con l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale a periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso di inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;

g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca per mezzo dei propri servizi di vigilanza, nonché avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;

i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;

l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera divulgativa in collaborazione con gli organi turistici della Regione;

m) svolgere attività didattico - divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;

n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;

o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;

p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse dell'ittica e della pesca.".

(2a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"Costituiscono il Consorzio:

a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti o domiciliati nella Regione che abbiano versato la quota associativa.

All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del Comune di residenza;

b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;

c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti o domiciliati nella Regione.

Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati, secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.".

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi di associazioni, enti, società e ditte;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;

f) dai proventi del tesseramento di cui alla legge regionale n. 30 del 23 maggio 1973, concernente l'istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale Valle d'Aosta.".

(4a) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

(4b) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 36 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri così nominati:

- sette rappresentanti designati dai pescatori, come indicato dal successivo articolo 23 (un rappresentante dei pescatori per ogni Comunità Montana);

- quattro membri designati dalla Giunta regionale, in relazione ad una loro precisa competenza tecnica, e rappresentanti i seguenti Assessorati:

- Agricoltura e Foreste (Servizio forestale);

- Lavori Pubblici (Ufficio Acque);

- Turismo, Antichità e Belle Arti (Ufficio Turismo);

- Sanità ed Assistenza Sociale (Ufficio Veterinario regionale).

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti. Il Consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

Possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati con mozione di sfiducia presentata dai due terzi i componenti l'Assemblea dei pescatori delle singole Comunità Montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione. A tal fine, entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il Comitato elettorale presso una delle sezioni della Comunità Montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa. Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati.".

(6) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno, per deliberare sulle materie di cui all'articolo seguente. Il Presidente può convocare il Consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore all'agricoltura e foreste, o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.".

(7) Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava.

" Il Consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui al seguente articolo 20:

a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;

b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;

c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;

e) ratifica le deliberazioni del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, punto C);

f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;

g) coordina l'attività delle sezioni.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione sono sottoposte all'esame di legittimità dell'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla vigente legge regionale in materia.".

Il comma secondo dell'articolo 10 è stato successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

(7a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del primo comma dell'articolo 11 recitava.

"Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.".

(7b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del primo comma dell'articolo 12 recitava.

"Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il Comitato esecutivo del quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario nominato per elezione tra i designati dalla Giunta regionale. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente.".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

"Il Comitato esecutivo:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal Consiglio stesso;

b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale diversi da quelli di cui all'articolo 10, punto f);

c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di cinquecentomila lire.

Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza.

d) applica tutte le sanzioni interne previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violate norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico.".

(8a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di lire 5.000.000. Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza;".

(8b) Articolo sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava.

"Art. 15

Compete al Segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed ogni altro documento inerente l'attività e le pertinenze di detti organi.".

(8c) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma secondo dell'articolo 17 recitava:

"L'entità degli emolumenti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"Compete al Comitato sezionale:

- l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'articolo 5;

- lo studio dei problemi locali inerenti la pesca;

- la formulazione di proposte da presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;

- lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;

- promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 23 recitava:

"Alla nomina dei sette rappresentanti dei pescatori del Consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'articolo 4 lettera a), suddividendo il territorio della Regione in sette circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle Comunità Montane.

Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel Consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione dei Comitati di sezione.

Ogni circoscrizione di Comunità Montana è tenuta a comunicare al Consiglio di amministrazione del Consorzio, almeno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il Comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.

I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di Comunità Montana devono riunire almeno due volte l'anno i Comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dall'incarico.

Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'articolo 24.".

(11) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 settembre 1996, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 24 recitava:

"L'elezione diretta dei sette rappresentanti dei pescatori del Consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di Comunità Montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.

Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il Consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.

Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti leggi sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che, ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determina la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanne o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza.".